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giovedì, Marzo 21, 2024

Riscatto corsi di laurea /1

Per le laureate e laureati che vogliono riscattare i corsi universitari, la legge 247/2007 (protocollo  sul welfare del governo Prodi) ha introdotto alcune migliorie alla legge 184/1997.

Con la circolare 29 del 11-3-2008, l’INPS precisa quanto segue (che sintetizzo):

· Che le norme introdotte dalla circolare valgono solo per le domande dal 1 gennaio 2008 (chi ha fatto richiesta prima, la deve rifare)

· Chi avesse iniziato il pagamento rateale potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate

· Si conferma il pagamento in 120 mensilità senza interessi (è possibile estinguere il debito con meno rate comunque senza pagare interessi)

· E’ possibile che riscattino gli studi universitari anche chi non è MAI stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Onere di riscatto (i soldi da sborsare J )

Replico “pari pari” per minimizzare errori interpretativi da parte mia

L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (nota 1), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel FPLD.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato

Pensionamento

L’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al  1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.

La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto

Conseguentemente …….. anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5bis del medesimo articolo, ancorché collocati in epoca anteriore al  1° gennaio 1996, sono utili al computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico, come i periodi di studio riscattati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del predetto decreto.

I medesimi periodi sono utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione

 

 

Nota 1  Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, all’1  gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall’articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni

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