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giovedì, Marzo 21, 2024

Intimidazione a componente comitato iscritti

Le RSU Wind della SLC-CGIL Campania-Basilicata, insieme al comitato degli iscritti, hanno diffuso un comunicato alquanto duro nei riguardi di un Dirigente dell’azienda Wind.
Che molti lavoratori del Credito si lamentino degli atteggiamenti non sempre ortodossi, quasi militareschi è ampiamente noto, ma proprio il 6 febbraio 2009 questi e tanti altri problemi (in primis di crescita numerica e professionale) dovranno essere discussi con l’azienda. 
Le intimidazioni ai lavoratori ma in particolare a chi presta parte del suo tempo a fare sindacato, dunque a difesa ed a miglioria delle condizioni di lavoro di tutti,  sono sempre da stigmatizzare, da combattere, da respingere, senza alcun riserbo, senza alcuna indecisione.
Dunque ottima l’iniziativa della SLC-CGIL, anche se l’episodio specifico ha diversi aspetti poco chiari e certamente minerà il prossimo confronto, atteso  da mesi (se non da qualche anno).

Ecco il testo del comunicato

L’art.28 della legge 300/70 “Statuto dei lavoratori” si riferisce alla “repressione della condotta sindacale”.

“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti…… (omissis)”

In data 30-01-2009 alle ore 12:30 un componente del gruppo dirigente del comitato degli iscritti della SLC-CGIL Campania operante nel settore “Credit Customers” della Wind Telecomunicazioni è stato convocato dal Responsabile Dott. Formichella M. e redarguito pesantemente dallo stesso per le proprie attività sindacali.

In particolare, al lavoratore è stato contestato l’utilizzo di permessi sindacali che gli spettano  in virtù di quanto stabilito dalla legge 300/70 nonché dall’accordo sindacale del 4.10.2007 sulle agibilità sindacali. 

Sottolineiamo che il lavoratore ha utilizzato i permessi per effettive e concrete attività sindacali a favore dei lavoratori, dunque diffidiamo l’azienda Wind ed in particolare il  Dirigente della struttura a perseverare in comportamenti illeciti ed illegali, e a collaborare al mantenimento degli equilibri tra OO.SS.  e Azienda

In mancanza di un atteggiamento diverso da parte del Dirigente si farà ricorso al citato art.28 della legge 300/70.

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