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giovedì, Marzo 21, 2024

Bonus straordinario: nuova circolare dell’Agenzia delle entrate

Da www.hadylex.org, una sintesi in merito alla richiesta bonus famiglia con presenza di un portatore di handicap.
Si fa riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno. L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.

Componente con handicap

L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora“Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.

Quale handicap?

Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.
Chi può richiedere il bonus

Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.
Esclusioni

Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:


 i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
 i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolari di pensione superiore ai 15.000 euro l’anno;
 i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap grave.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
 i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
 i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
 i contribuenti, con reddito superiore ai 22.000 euro l’anno, nel cui nucleo sia presente un familiare con handicap non grave;
 i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il richiedente stesso.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.
A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione. Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
 600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Il bonus straordinario non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.
Come si calcola il reddito
La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
 da lavoro dipendente e da pensione.
 redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
 lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
 redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap grave.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.
Quale nucleo familiare?
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate. I tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti.
I moduli sono due:
 il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
 il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 30 aprile 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro Autorizzato di assistenza fiscale).
La Legge e la circolare dell’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.
Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande. Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati. Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008. Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre che ne abbiano diritto.
Consulta anche:
Modello per la presentazione della domanda al sostituto d’imposta
Istruzioni per la presentazione della domanda al sostituto d’imposta
Modello per la presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate
Istruzioni per la presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate
Circolare n. 2/2009 dell’Agenzia delle entrate

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