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mercoledì, Marzo 20, 2024

Acquisto medicinali: NIENTE specifica del farmaco

Accogliendo molte segnalazioni in merito, il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha emesso un Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di medicinali volte ad evidenziare che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti.


L’Agenzia delle Entrate ha emesso apposita circolare 40/E del 30 luglio 2009.
Il Garante, accogliendo le suddette segnalazioni, ha rilevato che all’atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale, “oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie”.

Il Garante, con il Provvedimento in esame, ha quindi disposto che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio.
In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

  • -natura e quantità dei medicinali acquistati;
  • -codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
  • -codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia
quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.

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