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mercoledì, Marzo 20, 2024

Lavoro occasionale (prestazioni accessorie): buoni lavoro

I buoni lavoro, detti anche voucher,regolamentano il lavoro occasionale di tipo accessorio, e sono stati introdotti in Italia per incentivare il lavoro stagionale in particolare nel settore agricolo. Un buono lavoro ha un valore nominale di 10 euro, comprensivo delle tasse e dei relativi contributi previdenziali a favore del lavoratore.

In particolare, un buono lavoro di 10 euro permette al lavoratore occasionale di incassare una paga netta di 7,50 euro, mentre il restante 25% è così suddiviso: il 13% è la quota dei contributi che viene versata nella gestione separata INPS del lavoratore; il 7% copre l’assicurazione INAIL sugli infortuni, mentre il 5% copre i costi di gestione del servizio.

Attenzione: Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all’art. 70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 – per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato – il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio.
Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro

Leggi e circolari di riferimento

Il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 ha disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell’INPS il ruolo di concessionario del servizio.
L’applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole – anche non stagionali – svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7000 euro.
Dal 1° dicembre 2008, la Circolare n. 104 ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi.
La Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico.

La Circolare n. 76 del 26 maggio 2009 ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi.

La Circolare n. 88 del 9 luglio 2009 ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della Legge n. 33/2009.

Riscossione buoni lavoro

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

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