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venerdì, Marzo 29, 2024

Papà … in maternità

Recentemente due sentenze hanno ribaltato, direi mutato il modo di intendere la paternità dove l’elemento fondamentale è il bambino/a.

Il primo argomento è quanto vi segnalai qualche mese fa (mia email del 4-6-2009) ovvero un’estensione dei riposi giornalieri (ALLATTAMENTO) per il papà anche in presenza di mamma casalinga.

Il secondo è relativo al fatto che anche i papà posso usufruire del congedo di paternità secondo i canoni previsti per le madri.

Riposi giornalieri

Con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha riconosciuto il diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento anche in presenza di madre casalinga, considerata alla stregua di madre lavoratrice. In relazione alla sentenza, l’Inps ha emesso la circolare 112/2009, con la quale si prevedeva la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri quando la madre casalinga è oggettivamente impossibilitata a dedicarsi alla cura del neonato. Ora, il Ministero del Lavoro, con lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009, ha interpretato la sentenza del Consiglio di Stato in modo ancora più favorevole, riconoscendo al padre il diritto a fruire di detti permessi, sempre nel caso di madre casalinga, indipendentemente dall’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. Il padre lavoratore dipendente, pertanto, a tali condizioni, può fruire dei riposi giornalieri di due ore o un’ora giornaliere, secondo l’orario di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Circolare INPS 112

Congedo paternità

Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso sentenza il 16 novembre 2009 n. 1169 (http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdmerito&IdDocumento=11097183&IdFonteDocumentale=13) destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco.
Fino ad ora infatti l’Inps riconosceva al padre la possibilità di restare a casa con l’80% dello stipendio per tre mesi, successivi al parto della compagna (in Wind abbiamo l’integrazione al 100%)

E allora se la lavoratrice può astenersi dal suo impiego per cinque mesi, in base alla cosiddetta maternità obbligatoria, avrà diritto a farlo anche il padre. L’uomo potrà ottenere tutto il periodo se la madre è casalinga, è in malattia oppure è una lavoratrice autonoma che non usufruisce del diritto all’astensione. Altrimenti prenderà un concedo che sommato a quello della compagna non può superare i cinque mesi. Riconosciuta la possibilità di “andare in paternità” anche da un mese o due precedenti alla presunta data del parto, e di conseguenza per i quattro o tre successivi

Mancano ancora i decreti, la circolare INPS dunque chi intende avvalersi di tale facoltà deve per ora recarsi all’INPS.

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