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venerdì, Marzo 29, 2024

Aspettativa lavorativa

Argomento disciplinato sia dalla Costituzione che dalle leggi vigenti (151/2001) nonché  dai contratti nazionali nonché eventuale integrativi di II° livello. Attendo vostre integrazioni o casistiche che mi sono sfuggite.

L’aspettativa è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi, con sospensione della retribuzione.

Provo a redigere un prospetto riepilogativo “minimo” delle varie  aspettative

Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali

i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”

Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’articolo 16, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di cure termali.
Un decreto del Ministro della Sanità datato 12 agosto 1992 ha precisato i criteri e le modalità di ammissione dei lavoratori dipendenti a fruire delle cure di cui trattasi e sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle stesse cure termali.

I lavoratori tossicodipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge 162/1990, hanno diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per il periodo del trattamento disintossicante, e comunque non superiore a tre anni.
Anche i familiari possono usufruire di aspettativa non retribuita, qualora il servizio di cura attesti la necessità del loro intervento.

Aspettativa successiva a periodi di malattia e/o infortunio: periodo di comporto, licenziamento e concessione dell’aspettativa

Il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2110 c.c., viene definito comunemente “periodo di comporto” (e può essere “secco” o “per sommatoria”) e trova la sua fonte principale nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
La contrattazione collettiva, al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro anche in caso di lunghi periodi di malattia o infortunio, che determinerebbero il superamento del periodo di comporto, prevede la facoltà per lo stesso di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita che gli consenta la guarigione e la contestuale conservazione del posto di lavoro.

Congedi per eventi o cause particolari

Il riferimento è la legge 53/2000 nello specifico l’articolo 4 nonché gli articolo 2 e 3 del regolamento d’attuazione  del decreto ministeriale 278 del 21-07-2000.

Si possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Cosa Prevede il contratto TLC

In difformità a quanto scritto finora o per meglio specificare, evidenzio:

Congedi per eventi o cause particolari – art. 32 del CCNL TLC

Minimo un mese, documentare la parentela nonché quanto previsto dall’art.3 del regolamento attuativo; risposta del datore entro 10 giorni; l’eventuale diniego va motivato con riesame della richiesta entro 20 giorni.

Lavoratori-studenti e Formazione continuativa (permesso non retribuito) – art.34 del CCNL TLC

Chi ha almeno 5 anni di anzianità può chiedere permessi non retribuiti per 160 ore  per anno solare (compatibilmente con esigenze aziendali) oppure, per la formazione continua, 11 mesi da utilizzare lungo tutta la vita lavorativa (nei limiti dell’ art.5 della legge 53/2000) con il minimo di un mese.

Per malattia ed infortunio sul lavoro – art. 36 del CCNL TLC

Superati i limiti di 180+120 giorni di malattia, (comma 10), al lavoratore ammalto che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 18 mesi, non retribuiti (comma 15)

Astensione per sostegno maternità e paternità – art. 38 del CCNL TLC

Il comma 4, riferendosi alla legge 151/2001, per ogni bambino , nei suoi primi 8 anni di età, il padre lavoratore e la madre lavoratrice  hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

In questo limite, il diritto compete :

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso poc’anzi descritto
  • Qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Aspettativa per patologie derivanti da uso di stupefacenti – art. 39 del CCNL TLC

In aggiunta  a quanto previsto dalla legge, il periodo che un familiare di un tossicodipendente può utilizzare quale aspettativa è al max di 4 mesi, anche frazionabili per periodi non inferiori ad un mese (non retribuito)

Fonti: wikilabour, CCNL TLC

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