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mercoledì, Marzo 20, 2024

Fondi pensioni sostitutivi dell’AGO

Dal sito INPS riporto i vari fondi che maggiormente sono impattati da quanto descritto nell’articolo

Sono Fondi Sostitutivi i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (AGO).

A seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono allineate a quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (vecchiaia– vecchiaia contributiva – anzianità – inabilità – assegno ordinario di invalidità – superstiti).

LAVORATORI ISCRITTI

Fondo Trasporti (ET)
Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti l’attività nell’ambito di ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all’applicazione del R.D. n. 148/1931;
  • il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende, non tenute all’applicazione del R.D. 148/1931;
  • il personale dipendenti da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto che è stato iscritto al Fondo sino al 30.9.1991.

Fondo Telefonici (TT)
Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia;
  • i dirigenti non iscritti al Fondo ex INPDAI.

Fondo Elettrici (EL)
Erano iscritti:

  • i dipendenti dell’ENEL;
  • i dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti.

Fondo Dazio (DZ)
Era iscritto:

  • il personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione.

A seguito dell’abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1.1.1973, è transitato alle dipendenze dell’Amministrazione statale istituito presso il Ministero delle Finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva. Sono rimasti iscritti al Fondo coloro che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione.
Fondo Volo (VL)
Sono iscritti al Fondo i lavoratori che:

  • devono svolgere servizio prevalente a bordo dell’aeromobile;
  • hanno un’età inferiore a 60 anni;
  • sono iscritti agli albi e registri dell’Ente Nazionale della Gente dell’aria;
  • sono titolari di brevetto aeronautico;
  • sono dipendenti da aziende di navigazione aerea.

LE PRESTAZIONI

Il fondo eroga tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaiavecchiaia contributivaanzianitàinabilitàassegno ordinario di invaliditàsuperstiti) previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria con gli stessi requisiti e le stesse modalità.
Erano previste pensioni concesse con norme specifiche ai singoli Fondi, alcune delle quali tuttora in vigore.
Fondo Trasporti (ET)
Eroga le seguenti prestazioni:

  • pensioni di vecchiaia, in favore del personale viaggiante;

Per tali lavoratori rimane cristallizzato il requisito dell’età di 60 anni, se uomini, e 55 anni se donne, previsto prima dell’entrata in vigore del Decreto 503/92.

  • pensione di invalidità specifica;

Gli iscritti al Fondo con rapporto di lavoro regolato dal R.D. 148/1931 possono ottenere la pensione di invalidità se:

  • è stato adottato, dall’Azienda di appartenenza, un formale provvedimento di esonero per inabilità alle mansioni della propria qualifica;
  • possono far valere almeno 10 anni di contribuzione (si deve tener conto della contribuzione versata al fondo comprensiva della contribuzione AGO successiva al 31.12.1995 ovvero della sola contribuzione AGO se assunti successivamente al 31.12.95);
  • sono riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti;
  • non possono essere adibiti ad altri servizi dell’Azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

Fondo Elettrici (EL) e Fondo Telefonici (TT)
Il requisito contributivo, uniformato a quello previsto dall’AGO, deve essere perfezionato esclusivamente con contributi versati nel fondo.

Fondo Volo (VL)

Prevede la concessione della pensione di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi ridottirispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie piloti o tecnici di volo.

LA DOMANDA
Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata, dove necessita, di specifica documentazione relativa al singolo fondo.

QUANDO SPETTA
I lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi nel fondo per il diritto alle prestazioni possono accedere al pensionamento:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda;
  • nel rispetto delle finestre di accesso, se previste.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’assicurato, iscritto Fondo Trasporti o Fondo Elettrici o Fondo Telefonici può chiedere, contestualmente alla domanda di pensione, la liquidazione nella gestione (Fondo o AGO) che eroga la pensione di importo più favorevole.

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