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giovedì, Marzo 28, 2024

Ricongiungimento contributi pensionistici

Continuiamo a mobilitarci per questo spinoso ed annoso problema per coloro che hanno contributi su altri fondi pensionistici e per i quali ora il ricongiungimento verso l’INPS è oneroso, ovvero si paga.
Non è bastato l’innalzamento dell’età minima per andare in pensione (61 anni), l’impoverimento dell’importo della pensione (tanto da obbligarci a fare pensioni integrative) , ora la legge 122 del 2010 voluta da questo Governo Berlusconi (sempre più contrario agli interessi dei lavoratori), prevede il pagamento del ricongiungimento degli anni lavorati.
Riporto la lettera dei sindacati nazionali TLC sull’argomento ed indirizzata alle diverse commissioni parlamentari.

Egregi Presidenti, Onorevoli e Senatori,
il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha apportato sostanziali modifiche in materia di ricongiunzione dei contributi e di trasferimento gratuito nell’assicurazione generale obbligatoria della contribuzione versata in Fondi sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione stessa.
In particolare il comma 12 septies dell’articolo 12 della legge 122/2010 ha previsto, a decorrere dal 1 luglio 2010, l’onerosità per le lavoratrici e per i lavoratori della ricongiunzione della contribuzione versata a Fondi diversi verso l’INPS.  Tale ricongiunzione era, come si ricorderà, completamente gratuita.

Con la medesima decorrenza per i lavoratori elettrici e per i telefonici (commi 12 octies e 12 novies dell’articolo 12) è stata prevista l’onerosità del trasferimento della contribuzione dai loro Fondi all’AGO e sono state anche abrogate le norme (art.3, comma 14 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 562; art.28 della legge 4 dicembre 1956 n.1450) che prevedevano per questi lavoratori la possibilità di trasferire gratuitamente all’INPS la contribuzione versata presso i Fondi.
Con decorrenza 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge 122) sono state altresì abrogate tutte le norme di legge che prevedevano la possibilità di far confluire gratuitamente nell’assicurazione generale obbligatoria la contribuzione versata a Fondi sostitutivi o esclusivi della predetta assicurazione. E’ stata abrogata la legge 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all’INPS); l’articolo 40 della legge 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all’IPOST), l’articolo 124 del DPR 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), l’articolo 21, comma 4 e l’articolo 40, comma 3 della legge 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento).

Le nuove disposizioni penalizzano fortemente le lavoratrici ed i lavoratori che, non potendo più avvalersi né della ricongiunzione gratuita né del trasferimento gratuito della propria posizione assicurativa presso l’AGO, per poter maturare il diritto a pensione dovranno:

    pagare la ricongiunzione onerosa, il cui costo è veramente considerevole. E’ da rilevare, peraltro, che molte lavoratrici e lavoratori saranno costretti a pagare di nuovo anche periodi precedentemente riscattati presso i vari fondi sostitutivi o esclusivi;
    non potendo pagare la ricongiunzione onerosa, a causa dei costi, dovranno, nel caso in cui sia possibile, continuare a lavorare fino al raggiungimento autonomo del diritto a pensione (almeno 20 anni di contribuzione) presso ogni singolo fondo e chiedere successivamente per la contribuzione versata presso l’AGO il diritto alla pensione supplementare. E’ da rilevare che in caso di diritto a pensione nell’AGO, la contribuzione versata nei vari fondi non più ricongiungibile né trasferibile gratuitamente non da luogo ad alcun trattamento previdenziale, visto che nei fondi sostitutivi o esclusivi la pensione supplementare non esiste;
    avvalersi della totalizzazione dei contributi con tutti i vincoli e le penalizzazioni che tale istituto attualmente comporta (tre anni in ogni singolo fondo per poter totalizzare; si può totalizzare solo con 40 anni di contribuzione – diritto alla pensione di anzianità – o con 65 anni di età e 20 anni di contribuzione – diritto alla pensione di vecchiaia-; il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema contributivo; è da rilevare, inoltre, che la legge 122 del 2010 ha introdotto per le pensioni liquidate con la totalizzazione la finestra “mobile” di 18 mesi).

Moltissimi sono i casi di lavoratrici e di lavoratori che cessano dal servizio senza diritto a pensione e che si trovano a dover “scegliere” tra le alternative sopra elencate. L’abrogazione della legge 322 del 1958 e di tutte le altre norme che prevedevano la possibilità di trasferire gratuitamente la posizione assicurativa all’AGO (addirittura in maniera retroattiva per qua nto riguarda i lavoratori elettrici e telefonici !), unita all’onerosità della ricongiunzione prevista anch’essa dal 1 luglio 2010, incidono, a nostro avviso, pesantemente sui diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, violando l’art.38, secondo comma, della Costituzione che garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita al verificarsi degli eventi previsti, tra cui rientrano i trattamenti di invalidità e di vecchiaia.
L’adeguatezza della prestazione, infatti, va commisurata anche alla durata complessiva dell’anzianità contributiva maturata.
Questa è la ragione, per cui il legislatore, dapprima con la legge 322 del 1958 e successivamente con tutte le altre norme di legge specifiche ed anche con l’articolo 1 della legge 29 del 1979, ha assicurato il trasferimento gratuito delle posizioni contributive frazionate in più gestioni presso l’assicurazione generale obbligatoria, ai fini
della liquidazione di una prestazione commisurata alla anzianità complessiva, mentre ha reso onerosa la concentrazione presso trattamenti alternativi, strutturati per corrispondere prestazioni più elevate di quelle garantite dal trattamento AGO.
La gratuità dell’operazione consentiva quindi di utilizzare l’intera contribuzione versata, evitando la sterilizzazione di tutta o di una parte della contribuzione, da parte di soggetti che già avevano concorso al finanziamento della gestione.
Imporre il pagamento di una riserva matematica, che in molti casi, peraltro, potrebbe risultare economicamente proibitiva per le condizioni del lavoratore, significa declassare gravemente il livello di tutela raggiunto dal nostro ordinamento previdenziale per dare effettività alla garanzia costituzionale.
La retroattività della norma ha, poi, violato il principio di affidamento nei confronti di tutti coloro che tra il 1 e il 30 luglio hanno presentato domanda di ricongiunzione, di trasferimento della contribuzione dal Fondo sostitutivo all’AGO, sono cessati dal servizio senza diritto a pensione nel settore pubblico.
E’ per tutte le motivazioni sopra indicate ed anche per evitare l’insorgere di un notevolissimo contenzioso che Vi chiediamo di assumere tutte le iniziative possibili per ripristinare la possibilità per tutti i lavoratori iscritti al Fondo Telefonici di ricorrere gratuitamente alla ricongiunzione o al trasferimento presso l’AGO.
Ciò quantomeno con riferimento a quei soggetti per i quali il ricorso agli istituti in parola (ricongiunzione e trasferimento) si renda necessario per il raggiungimento della pensione di anzianità nonché per quella di vecchiaia per i lavoratori che non maturino (per effetto della contribuzione obbligatoria e figurativa) i 20 anni di contributi nel Fondo Telefonici.
Siamo disponibili ad un incontro, qualora le S.V. ritenessero utile convocare sull’argomento le Organizzazioni sindacali.
RingraziandoVi anticipatamente per tutto quello che riterrete opportuno fare per risolvere la questione, cogliamo l’occasione per augurarVi un Felice Anno Nuovo.
Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

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