L’articolo 6 del Decreto 119/2011 – aggiungendo un comma all’articolo 33 della Legge 104/1992 – disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari con grave disabilità.
Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo” familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Nel caso, ad esempio, di un dipendente che utilizza un permesso per la madre – parente di primo grado; potrà accedere al secondo permesso per assistere ad esempio la nonna – parente di secondo grado – solo se i genitori o il coniuge della nonna hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.