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mercoledì, Marzo 20, 2024

Fondo pensione – riscatto parziale o totale

Il sito principale è  www.covip.it  mentre per il fondo pensionistico complementare delle TLC è www.fondotelemaco.it

Nel caso in cui si cambi azienda, le quote maturate vengono trasferite nel fondo pensione complementare a cui aderisce la nuova azienda (magari è lo stesso fondo pensione se ad esempio si resta nelle TLC).

In caso di licenziamento, è’ possibile riscattare parzialmente o totalmente le posizione maturate. Non mi riferisco alla richiesta di anticipazione sulle quote maturate (equivalente all’anticipo del TFR).

La semplice perdita del posto di lavoro non consente il riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo; il D. Lgs. 252 del 2005 introduce e disciplina il riscatto parziale o totale dei fondi pensione. Prima del decreto, non era obbligatoria alcuna forma di riscatto.

In caso di dimissioni o licenziamento individuale, ha diritto a riscattare soltanto il 50% di quanto versato ( nel caso di inoccupazione per periodi compresi tra 12 e 48 mesi; il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria).

Il riscatto e il trasferimento di quote si escludono a vicenda. In altre parole, se opta per il riscatto, e trova un altro impiego con lo stesso o diverso fondo di categoria, perde la quota del 50% maturata nel precedente impiego, quota che non viene girata nel nuovo fondo.

Può ottenere il riscatto totale chi resta disoccupato più di 48 mesi, o subisce un’invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo.

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