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mercoledì, Marzo 20, 2024

Nessuno spostamento delle festività 2012

Ed alla fine, la montagna ha partorito il topolino ….. ricordate la volontà di spostare le festività al lunedì o venerdì successivo per evitare ponti ?
Ricordate che si salvavano le feste religiose nazionali ma non quelle civili tipo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ? (quasi come i paesi talebani).
Ebbene, per il 2012 nessun DPCM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) e quindi nulla cambia rispetto al passato, ma leggendo la legge il tutto si riduce alla sola gestione o meglio spostamento della festività patronale (che ribadisco non è valida per il 2012)

Ringraziando il sito di Assimpresa, ecco una breve sintesi sull’argomento

Il DL n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, ha previsto, all’articolo 1, comma 24, che a decorrere dall’anno 2012:
• le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede,
• la festa del Santo Patrono,
• le celebrazioni nazionali,
dovranno essere differite al venerdì precedente o al lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidere con tale domenica, con esclusione del 25 aprile (festa della Liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa nazionale della Repubblica).
Entro il 30 novembre 2011 bisognava emanare apposito Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) per stabilire le date delle festività soggette al differimento per il 2012, ma ciò non è avvenuto
Pertanto, sia l’ANCI (l’associazione nazionale dei Comuni Italiani) che molti studi che si occupano di lavoro ritengono che i datori di lavoro debbano attenersi alle ordinarie modalità di gestione delle festività senza pertanto operare alcun differimento delle stesse.


Le festività escluse dal differimento sono:
• il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
• il 6 gennaio, Epifania del Signore;
• il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
• il 1° novembre, tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
• il 25 dicembre, Natale del Signore;
• il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma.
Per quanto attiene le celebrazioni nazionali, considerata l’esclusione operata dallo stesso DL n. 138/2011 per le festività del
• 25 aprile (festa della Liberazione),
• 1° maggio (festa del lavoro),
• 2 giugno (festa della Repubblica),
rimangono il Lunedì dell’Angelo (lunedì successivo alla domenica di Pasqua) e il 26 dicembre Santo Stefano.

Ciò premesso, le festività potenzialmente soggette al differimento sarebbero:
• il giorno del Santo Patrono (fatta eccezione per il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma);
• il Lunedì dell’Angelo;
• il 26 dicembre Santo Stefano.

Posto che il differimento del lunedì dell’Angelo e di Santo Stefano risulterebbe difficilmente attuabile vista la loro collocazione in coda, rispettivamente, al giorno di Pasqua e a quello di Natale per allungare tali periodi di vacanza, l’unica festività potenzialmente differibile sarebbe quella del Santo Patrono.

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