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mercoledì, Marzo 20, 2024

Telemaco: regime fiscale

Telemaco è il fondo pensionistico complementare riservato a chi lavora nelle TLC. Essendo un fondo pensionistico complementare sotto il controllo di rappresentanti delle aziende e dei sindacati, in base alle legge attuali ed al controllo della COVIP, ha un regime fiscale particolare ovvero esistono delle agevolazioni.
Provo a sintetizzarle, rinviando eventuali approfondimenti dietro specifica vostra richiesta. Anche le aziende ricevono delle deduzioni  e sgravi fiscali ma non le tratteremo nella presente.

 Sui contributi versati
I soldi che versiamo sono deducibili dalle tasse che dobbiamo allo Stato purchè non si superino i 5164,57 annui. Questi vengono dedotti automaticamente sulle nostre buste paga.

Al fine dei 5147 euro si computano:

  • i contributi versati dal datore di lavoro;
  • versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico  di cui all’art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all’importo da queste non dedotto;
  • dei contributi versati dall’aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l’importo  di euro 5.164,57 (non deducibili)  è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento  della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo.

Rendimenti

I rendimenti presso Telemaco sono soggetti  dell’11 per cento da applicare sul risultato netto maturato in  ciascun periodo d’imposta
La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto  dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale dell’11 per cento e degli importi dei contributi non dedotti .

Su questa base imponibile si applica una ritenuta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per  ogni anno eccedente il quindicesimo  anno di partecipazione a Telemaco, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se l’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Pertanto, decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla  fonte ad imposta sostitutiva del 12,50 %.

Riscatti ed anticipazioni

Si applica l’aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Se l’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo  di 15 anni

In tutte le altre fattispecie di riscatto  si applica l’aliquota del 23%

Telemaco – Documento su Regime Fiscale

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