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mercoledì, Marzo 20, 2024

Pausa pranzo durante l’allattamento

Si chiarisce a tutte le lavoratrici che le ore di permesso per allattamento, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs n. 151/2001, sono da considerarsi presenza a tutti gli effetti sia di durata lavorativa che di retribuzione.
Si evidenzia, inoltre, che su tale quesito è stata richiesta già nel 2010 una risposta al MINISTERO del LAVORO da parte di una categoria nazionale della Cgil, con la quale si chiariva, ulteriormente, che le ore complessive della giornata di lavoro, diano diritto alla relativa pausa pranzo, se prevista, indipendentemente dal fatto che essa cada all’interno o alla fine della giornata di lavoro.
Tale disposizione è rafforzata dall’art 43 del dlgs 151/01 dove si evince che per i riposi e i permessi descritti dall’art 39 al 42 è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi; tale indennità è a carico dell’ente assicuratore (es INPS, ….) ed è anticipata dal datore di lavoro che la porta a conguaglio nei modi d’uso.

Pertanto se nel turno di lavoro è prevista pausa pranzo, la stessa deve essere goduta dai lavoratori/lavoratrici che fruiscono dei permessi per allattamento, stesso dicasi di buoni mensa spettanti .
Vi invitiamo a dare massima diffusione della comunicazione e a controllare se simili anomalie esistono anche nelle Vs aziende, verificando la corretta applicazione della norma di legge e di contratto intervenendo laddove ci fossero erronee interpretazioni.

Napoli 3 aprile 2012                                                                                             Segreteria Slc Cgil Campania

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