Compendio su legge 104

Riporto l’ottimo lavoro di sintesi effettuato da Raffaele Puzio, resp. ufficio handicap della SLC-CGIL di Napoli inerente informazioni e note sulla legge 104/92

Condizione principale per usufruire dei permessi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di “handicap in situazione di gravità”.

CHI HA DIRITTO AI PERMESSI

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, pubblici e privati, regolarmente residenti in Italia, con un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Anche i cittadini extracomunitari regolari possono accedere ai permessi della legge 104/92.

CHI NE E’ ESCLUSO

Non possono chiedere i benefici della legge 104/92 i lavoratori domestici, quelli a domicilio e i lavoratori agricoli giornalieri.

FERIE E MENSILITA’ AGGIUNTIVE

A seguito della norma antidiscriminatoria europea recepita con dlgs n.216/2003, l’INPS  e l’INPDAP hanno precisato che “eventuali decurtazioni di ferie e 13° mensilità dei permessi retribuiti, ex art. 33 della legge 104/92, risultano inammissibili se non addirittura potrebbero configurare specifiche discriminazioni”.

I PERMESSI DURANTELA CASSAINTEGRAZIONE

Il lavoratore cassaintegrato può accedere ai permessi della legge 104/92 per assistere un familiare disabile solo quando è sottoposto ad una CIG con orario ridotto. In questo caso è necessario riproporzionare il numero di giorni di permesso mensili con lo stesso criterio utilizzato per il part time verticale.

Il lavoratore in Cassa Integrazione a 0 (zero) ore non ha diritto ai permessi della legge 104/92 poiché non è impegnato in alcuna attività lavorativa.

COPPIE DI FATTO

Anche le coppie di fatto con figli disabili possono accedere ai benefici previsti dalla legge 104/92, poiché la norma non parla di coniugi regolarmente sposati, ma di genitori. In virtù di questa precisazione la coppia di fatto può anche non convivere.

FRAZIONAMENTO PERMESSI

E’ possibile frazionare in ore i tre giorni di permesso, il numero delle ore spettanti viene calcolato con un apposito algoritmo. Nel comparto pubblico, invece, il frazionamento ad ore dei permessi legge 104/92 è possibile solo se previsto nei contratti collettivi.

INFORMAZIONE PREVENTIVA SU UTILIZZO PERMESSI

E’ necessario informare preventivamente il datore di lavoro delle giornate di permesso. Il dipendente pubblico deve comunicare al dirigente le assenze dal servizio relative alla fruizione dei permessi con congruo anticipo, salvo situazioni di dimostrata urgenza. La comunicazione deve riferirsi alle assenze di tutto il mese per consentire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Per il settore privato, il Ministero del Lavoro, interpellato sull’argomento, ha richiamato la necessità di contemperare sia il buon andamento dell’attività imprenditoriale sia il diritto all’assistenza del disabile, ritenendo possibile una programmazione settimanale o mensile dei permessi, rispettando le tre condizioni seguenti:

  • il lavoratore richiedente deve essere in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza
  • la programmazione non deve compromettere il diritto del disabile all’assistenza
  • i criteri devono essere quanto più possibile condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali

LAVORATORE CON DISABILITA’

Il lavoratore disabile può scegliere tra le due agevolazioni previste dalla legge, ma non può cumularle. Infatti, le due agevolazioni (tre giorni o due ore di permesso giornaliero) devono considerarsi alternative. E’ tuttavia possibile variare il tipo di permesso scelto presentando una nuova richiesta. In caso di scelta di due ore di permesso giornaliero non è previsto alcun limite mensile (il limite delle ore è previsto solo in caso di frazionamento dei tre giorni).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A150 KM

 

Il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Kmrispetto a quello della sua residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008). L’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex legge 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista

PERMESSI PER L’ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

LAVORO NOTTURNO

I lavoratori che assistono un familiare gravemente disabile ai sensi della legge 104/92 non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno. In altre parole, questi lavoratori hanno il diritto di rifiutare l’impiego in fascia notturna comunicando la loro decisione in forma scritta al datore di lavoro entro 24 ore dal previsto inizio della prestazione lavorativa.

SCELTA DELLA SEDE

Nel settore pubblico l’articolo 21 della legge 104/92 riconosce al dipendente disabile, sin dal momento dell’assunzione, la possibilità di scegliere la propria sede di lavoro. La norma precisa che il dipendente, vincitore di un concorso, deve aver avuto un riconoscimento di handicap e di un grado di invalidità superiore al 66% (oppure minorazioni ascritte alla cat. 1a, 2a e 3a della Tab. A della legge n.648/50).

TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE

Sia il lavoratore gravemente disabile sia colui che assiste un familiare gravemente ammalato hanno diritto:

  • a non essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso
  • a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona a cui si presta assistenza

Questa norma interessa tutti i lavoratori pubblici e privati.