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venerdì, Marzo 29, 2024

La normativa sui R.O.L. in Wind (CCNL TLC+accordi)

Provo a ricapitolare in un unico post le informazioni contrattuali relative ai R.O.L.

Mi rendo conto  che è “un papiello” però spero di contribuire ad avere una sorta di promemoria complessivo, globale sull’argomento.

Dal contratto nazionale (CCNL) scaduto da 7 mesi (tanto per non dimenticarlo)

Articolo 26 commi 9-10-11-12  RIDUZIONE ORARIO LAVORO

9. Ferma restando la durata dell’orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione di orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionale ridotta per frazione di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al comma 6 che prestano la loro attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e di domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, un ulteriore permesso annuo di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o di frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.

10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2 (superato da accordo aziendale Wind); i permessi dovranno essere fruiti di norma nel corso dell’anno di maturazione; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto (non un accordo, n.d.a.) con la RSU e le rispettive OO.SS. stipulanti il presente CCNL, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi.

11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche  esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei  lavoratori normalmente addetti al turno (superato da accordo aziendale Wind solo in caso di malattia bambino tra 3 ed 8 anni).

12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi (superato da accordo aziendale Wind), per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.

Da accordi aziendali WIND

Come sempre, gli accordi di II livello o integrativi o aziendali, sovrastano le norme del CCNL se sono di miglior favore.

Dal 1.1.2002 (accordo 4.12.2001): a pag.4  i dipendenti avranno 72 ore come ROL + 32 ore ex festività. L’azienda si dichiara disponibile a mantenere le 8 ore di ROL di cui accordi sindacali del 17.12.1990 e 23.4.1985 (in pratica le 8 ore che hanno in più gli ex-Infostrada, n.d.a.)

I suddetti permessi , fino ad un massimo di 6 all’anno, potranno essere utilizzati , previo esame congiunto con le RSU, anziché mediante permessi individuali, con permessi collettivi in funzione di specifiche esigenze aziendali.

Le parti concordano che i ROL e le ex festività possono essere fruiti fino all’unità oraria (superato da successivo accordo “Piattaforma di II livello 2008-2011)

Dal 1.1.2002 (accordo 21.12.2001):

  • a decorrere dall’1.1.2002 le ex festività confluiranno nelle riduzioni di orario e saranno fruibili per un ulteriore periodo di 24 mesi (es. le riduzioni di orario e le ex festività 2001 saranno fruibili fino al 31.12.2003);
  • i dipendenti WIND in forza alla data del 31.12.2001 potranno esercitare l’opzione della monetizzazione dei suddetti permessi consegnando apposita richiesta scritta al proprio ufficio del personale entro il 31 gennaio 2002; successivamente tutti i dipendenti potranno avvalersi di detta possibilità facendo analoga richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di maturazione; i permessi di cui non si chiede la monetizzazione entro il 31 gennaio, se ancora non fruiti entro l’anno successivo, potranno essere oggetto di analoga richiesta di monetizzazione da consegnare entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di maturazione;
  • la richiesta di monetizzazione deve riguardare tutti i residui di riduzioni di orario e di ex festività non fruiti nell’anno e non parte di essi;
  • i permessi di cui si chiede la monetizzazione saranno retribuiti con riferimento alla retribuzione in atto nel mese di gennaio, mentre quelli che alla scadenza risultassero ancora accantonati saranno liquidati con riferimento alla retribuzione in atto nel mese di scadenza.

I suddetti permessi, fino ad un massimo di sei all’anno, potranno essere utilizzati, previo esame congiunto con le RSU, anziché mediante permessi individuali, con permessi collettivi in funzione di specifiche esigenze aziendali (accordo sulle ferie e chiusure collettive del 5-4-2012).

Le Parti concordano che i ROL e le ex festività possono essere fruiti fino all’unità  (superato da successivo accordo .)

Dal 1.1.2009 (Piattaforma di II livello 2008-2011):

  • ad integrazione di quanto previsto nell’accordo del 21.12.2001, le giornate di ROL potranno essere fruite anche a frazioni di 30’;
  • per i dipendenti assenti per malattia del bambino di età compresa tra 3 ed 8 anni, secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 6.12.2003, ad integrazione dei permessi spettanti a tale titolo, sarà garantita la fruizione di ROL o ex festività, anche in deroga ai criteri di concessione previsti dal vigente CCNL, per un massimo di due eventi l’anno e tre giorni per ciascun evento, ferma restando la necessità di una comunicazione preventiva.

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