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mercoledì, Marzo 20, 2024

Congedo straordinario per cure lavoratore disabile

L’argomento tratta del congedo per farsi curare da parte di chi ha una disabilità. Infatti non potendo usufruire del congedo biennale retribuito da due anni perché questo è per assistere un disabile, è prevista la possibilità di questo congedo straordinario per cure.
Proverò a sintetizzare come sempre, ma come sempre sarò logorroico anche perché le fonti da cui ho prelevato le informazioni sono diverse 🙂

La normativa prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono usufruire di un congedo per cure (art. 26 Legge n. 118/1971 – art. 10 Decreto Legislativo n. 509/1988).

Il congedo in questione:

  • non può superare i 30 giorni anche non continuativi
  • le cure devono essere collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative
  • è riconducibile all’assenza per malattia (art. 2110 Codice Civile)
  • è vincolato all’autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente.

Si precisa a fronte di diverse Interpretazioni, Interpelli e Circolari che:

  • Il congedo di trenta giorni, anche non continuativi, per cure diverse è retribuito a carico del datore di lavoro, in quanto, seppure equiparato alla condizione di malattia, non è indennizzabile da parte dell’INPS
  • Il periodo di congedo straordinario per cure diverse non è computabile, in quanto “ulteriore” nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
  • La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro previa autorizzazione del medico della ASL di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

Esiste dunque, in quanto non espressamente disciplinato, la situazione in cui il datore di lavoro potrebbe non corrispondere la retribuzione per quei 30 giorni l’anno, cioè potrebbe accordare il diritto ad assentarsi per il congedo, ma non quello alla retribuzione.

In tantissime aziende questo problema certamente  ma nel caso in cui così non fosse, rivolgersi al patronato. Fare riferimento alla Sentenza di Cassazione Sez. Lav.3500/84 che conferma che i 30 giorni sono retribuiti.

Guida INCA CGIL su permessi disabili

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