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Licenziamento discriminatorio se il conteggio delle assenze per disabilità del lavoratore fa superare comporto

Il Tribunale di Milano, ma precedentemente anche quello di Lecco, ha accolto la domanda di alcuni lavoratori licenziati per superamento del comporto ritenendo discriminatorio indirettamente tale licenziamento perché non conteggia diversamente le assenze del lavoratore disabile.

Infatti questo lavoratore è maggiormente esposto al rischio di assenze dal lavoro per malattia legata alla disabilità e quindi al rischio di licenziamento rispetto ad un lavoratore non disabile.

Fonte WikiLabour

Non sarà mai Primo MAggio

Non sarà mai Primo Maggio se ci sarà sfruttamento dell’uomo sull’uomo

Non si difenderà mai bene il Lavoro e le condizioni dei lavoratori se voteremo politici corrotti che vorranno solo ricattarci o essere lontani dalle problematiche dei cittadini (lavoratori, disoccupati, pensionati)

Non sarà mai Primo Maggio se esisteranno i Padroni e non gli imprenditori

Non si difenderanno mai bene i Lavoratori se il Sindacato sarà assente tra i Lavoratori e nei luoghi di lavoro, ma soprattutto se i sindacalisti vivono questo ruolo solo per un personale tornaconto, per avere un importante potere negoziale da utilizzare solo per alimentare il proprio potere e non per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, il loro unico riferimento.

Non sarà mai Primo Maggio se i sindacalisti saranno additati ma soprattutto isolati, senza supporto da parte degli stessi lavoratori, i quali spesso sono ricattati dal Padrone, ma soprattutto se ci sarà divisione tra i Lavoratori

Non si difenderanno mai i Lavoratori se lo Stato NON si scorpora dalla malavita organizzata, dalla logica del favore, dal mantenimento dello status quo, quindi chi ha, continua ad avere sempre di più senza una politica di redistribuzione.

Non sarà mai Primo Maggio se, come ha scritto Cecilia Strada, non concretizzeremo la nostra amata Costituzione, assicurando lavoro ed uno stipendio dignitoso, eliminando profonde ed ingiuste diseguaglianze anche salariali (Donna vs Uomo; Nord vs Sud; Precari vs Stabili; Giovani vs Anziani; senza CCNL vs con CCNL, ecc)

Non sarà mai Primo Maggio se non si AGISCE discutendo di Lavoro, di operai, di disoccupati, di lavoro nero, di nepotismo, di investimenti pubblici e di presenza dello Stato a garanzia dell’interesse della collettività.

Non sarà mai Primo Maggio senza diritti ed attenzione per gli ultimi, per i disabili, per chi ha ed è in difficoltà, per chi è discriminato, per chi reputa “il male minore” qualche morto nel Mediterraneo solo perchè sono poveri.


Oggi, dopo tanti anni di speranza e di umile contributo a realizzare una società migliore, non ho voglia di festeggiare il Primo Maggio. Tenetevi la Festa e le Celebrazioni per i vostri lustrini, la vostra parata e la insulsa retorica; c’è una strada da percorrere, ma prima ancora da costruire liberandosi di fardelli, ripartendo da valori quali equità, giustizia sociale, dignità, rispetto, appartenenza, solidarietà.

LOTTA, STUDIA, VIVI

INPS – ANF – Tabelle

Gli assegni familiari si fondano sul concetto che, in base al numero dei componenti familiari ed al loro reddito totale, esistono tabelle che ci indicano l’importo mensile da ricevere (mediante l’azienda, in genere)
Alcuni mi chiedono se esistono tabelle in base alla propria condizione e quindi vi allego questo promemoria

Se poi siete interessati ad una specifica tabella, andate sul sito INPS oppure può vederne alcune su  documenti ANF dove ho archiviato alcuni moduli e documenti inerenti l’argomento (è in continua popolazione)

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI

TABELLA 21A Con i soli coniugi oppure con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote e senza componenti inabili.
TABELLA 21C Con i soli coniugi oppure con entrambi i coniugi (di cui almeno uno inabile) e almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
TABELLA 20A Con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
TABELLA 21B Con il richiedente (non inabile) celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata,vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata,
straniero/straniera ovvero con coniuge residente in un paese estero non  convenzionato e con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
TABELLA 21D Con il richiedente (inabile) celibe/nubile separato/separata, divorziato/divorziata,vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, straniero/straniera ovvero con coniuge residente in un paese estero non
convenzionato inabile e almeno un fratello,sorella o nipote non inabile.
TABELLA 20B Con il richiedente celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, straniero/straniera ovvero con coniugeresidente in un paese estero non convenzionato e con almeno un fratello, sorella onipote inabile.

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI

TABELLA 11 Con almeno un figlio minore, entrambi i genitori e senza componenti inabili.
TABELLA 14 Con almeno un figlio minore, entrambi i genitori e almeno un componente inabile.
TABELLA 12 Con almeno un figlio minore, un solo genitore e senza componenti inabili.
TABELLA 15 Con almeno un figlio minore, un solo genitore e almeno un componente inabile.
TABELLA 13 Con solo orfani minori titolari di pensione ai superstiti, non inabili.
TABELLA 16 Con solo orfani titolari di pensione ai superstiti di cui almeno un minore e almeno
uno inabile.

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI MINORI

TABELLA 17 Con entrambi i genitori ed almeno un figlio maggiorenne inabile.
TABELLA 18 Con un solo genitore ed almeno un figlio maggiorenne inabile.
TABELLA 19 Con solo orfani maggiorenni inabili, titolari di pensione ai superstiti.

 

Compendio su legge 104

Riporto l’ottimo lavoro di sintesi effettuato da Raffaele Puzio, resp. ufficio handicap della SLC-CGIL di Napoli inerente informazioni e note sulla legge 104/92

Condizione principale per usufruire dei permessi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di “handicap in situazione di gravità”.

CHI HA DIRITTO AI PERMESSI

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, pubblici e privati, regolarmente residenti in Italia, con un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Anche i cittadini extracomunitari regolari possono accedere ai permessi della legge 104/92.

CHI NE E’ ESCLUSO

Non possono chiedere i benefici della legge 104/92 i lavoratori domestici, quelli a domicilio e i lavoratori agricoli giornalieri.

FERIE E MENSILITA’ AGGIUNTIVE

A seguito della norma antidiscriminatoria europea recepita con dlgs n.216/2003, l’INPS  e l’INPDAP hanno precisato che “eventuali decurtazioni di ferie e 13° mensilità dei permessi retribuiti, ex art. 33 della legge 104/92, risultano inammissibili se non addirittura potrebbero configurare specifiche discriminazioni”.

I PERMESSI DURANTELA CASSAINTEGRAZIONE

Il lavoratore cassaintegrato può accedere ai permessi della legge 104/92 per assistere un familiare disabile solo quando è sottoposto ad una CIG con orario ridotto. In questo caso è necessario riproporzionare il numero di giorni di permesso mensili con lo stesso criterio utilizzato per il part time verticale.

Il lavoratore in Cassa Integrazione a 0 (zero) ore non ha diritto ai permessi della legge 104/92 poiché non è impegnato in alcuna attività lavorativa.

COPPIE DI FATTO

Anche le coppie di fatto con figli disabili possono accedere ai benefici previsti dalla legge 104/92, poiché la norma non parla di coniugi regolarmente sposati, ma di genitori. In virtù di questa precisazione la coppia di fatto può anche non convivere.

FRAZIONAMENTO PERMESSI

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Doppi permessi 104/92

L’articolo 6 del Decreto 119/2011 – aggiungendo un comma all’articolo 33  della Legge 104/1992 – disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari  con grave disabilità.

Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo”  familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge  della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o  siano deceduti o mancanti.

Nel caso, ad esempio, di un dipendente che utilizza un permesso per la madre – parente di primo grado; potrà accedere al secondo permesso per assistere ad esempio la nonna – parente di secondo grado – solo se i genitori o il coniuge della nonna hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti  da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

(info ricevuta da handylex.org, che ringrazio)

Inps sui permessi lavorativi lex 104/92:specifiche su sospensioni, controlli e revoche

Scritto da SLC Telecc Napoli

INPS sui permessi lavorativi: sospensioni, controlli e revoche

Nelle prossime settimane molti lavoratori che fruiscono dei permessi lavorativi riceveranno una comunicazione dall’INPS che richiede chiarimenti rispetto al beneficio di cui godono che nel frattempo viene sospeso. Bisognerà rispondere entro il 31 marzo.

Questo riguarda gli assicurati INPS (gran parte dei dipendenti del settore privato), ma analoghe iniziative di controllo inizieranno anche nel comparto pubblico ad opera delle relative amministrazioni.

Si tratta del primo effetto delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 24 della Legge 183 del 4 novembre scorso. INPS, da parte sua, nel dare comunicazione delle innovazioni introdotte in materia di permessi lavorativi, aveva anticipato nella Circolare 155 del 3 dicembre scorso, l’emanazione di successive indicazioni operative.

Queste nuove disposizioni giungono ora con il Messaggio 1740 (25 gennaio 2011) in cui l’Istituto affronta in particolare i casi che, vista la nuova disciplina, potrebbero non aver più diritto ai permessi lavorativi.

Per comprendere meglio l’azione dell’INPS, vale la pena di ricordare quelle che sono le novità rilevanti introdotte dalla Legge 183/2010, che ha modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992. Limitandoci a quelle oggetto del nuovo Messaggio INPS, ricordiamo che:

  1. i permessi possono essere fruiti, oltre che dal coniuge o dai genitori, dai parenti o affini fino al secondo grado;
  2. eccezionalmente i permessi possono essere fruiti dai parenti o affini di terzo grado nel caso in cui uno dei genitori o il coniuge della persona siano deceduti o mancati, oppure abbiano più di 65 anni di età, oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti;
  3. ad esclusione dei genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi lavorativi, negli altri casi un solo lavoratore può accedere all’agevolazione (non è ammessa l’alternatività nemmeno in mesi diversi).

I controlli

I singoli controlli dell’INPS potranno concludersi con la conferma dei permessi (nel caso in cui ricorrano le eccezioni previste dal Legislatore) oppure con la revoca degli stessi.

Questi primi controlli non riguardano i lavoratori con handicap grave che fruiscano in proprio dei permessi e, in via generale, i genitori di persone con disabilità grave

Il controllo riguarda invece, sicuramente:

  1. tutti i casi in cui il grado di parentela o affinità non sia stato indicato nelle domande già accettate;
  2. tutti i casi in cui la parentela o affinità sia di terzo grado;
  3. tutti i casi in cui i permessi siano fruiti, pur alternativamente, da parenti o affini che non siano i genitori.

La prima fattispecie è tutt’altro che infrequente, cosicché potrà accadere che i permessi vengano sospesi in attesa di chiarimenti anche a parenti ed affini di secondo grado (es. assistenza al fratello, al nonno, al suocero ecc), che hanno comunque diritto all’agevolazione.

Vediamo ora quali sono le richieste di chiarimenti ai diversi lavoratori.

Parenti e affini di terzo grado

I lavoratori che hanno fruiscono dei permessi lavorativi per l’assistenza ad un parente o affine di terzo grado (es. zio, bisnonno, nipote in quanto figlio di un fratello ecc.) o per i quali non si hanno dati rispetto al grado di parentela/affinità ricevono (assieme al loro datore di lavoro) una comunicazione dall’INPS in cui:

  • si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010; (se l’INPS non assicura il pagamento, il datore di lavoro non concede i permessi)
  • si richiede al lavoratore di inviare – entro il 31 marzo 2011 – una dichiarazione di responsabilità in cui indica con esattezza il grado di parentela;
  • si richiede di dichiarare se il coniuge o un genitore della persona da assistere è deceduto o mancante; se si dichiara che il coniuge della persona da assistere è separato o divorziato è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio; se si dichiara che la persona assistere è in stato di abbandono bisogna allegare copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.
  • si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, se abbiamo più di 65 anni di età.
  • si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, ed abbiamo meno di 65 anni di età, se siano affetti essi stessi da patologie invalidanti. Le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. E cioè:
    • le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    • le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    • le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
  • In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale dell’INPS territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale (il cosiddetto medico di famiglia) o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Se ricorre anche una sola di queste tre condizioni (età superiore ai 65 anni, abbandono, patologia invalidante del genitore o coniuge), la concessione dei permessi viene confermata e la fruizione degli stessi può riprendere.

In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. Dopodichè INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione. Per comprendere questo passaggio è bene sapere che i “costo” dei giorni di permesso è attualmente coperto dall’INPS direttamente al lavoratore in casi particolari, più spesso a conguaglio con l’Azienda. “Conguaglio” significa che i costi dei permessi vengono conteggiati nel “dare-avere” con l’Azienda. Nell’“avere” ci sono, ad esempio, tutti i contributi previdenziali che l’Azienda deve versare; nel “dare” ci sono, appunto, i costi relativi alla retribuzione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.

Più lavoratori che assistono la stessa persona con disabilità

Come già detto l’ipotesi riguarda quei casi in cui i permessi siano stati richiesti – per l’assistenza alla stessa persona – da più lavoratori che ne usufruiscono alternativamente (nello stesso mese o in mesi diversi). Questa dell’alternatività è una opportunità che – ora – il Legislatore ammette solo per i genitori.

Questi lavoratori – e temiamo che siano parecchi – riceveranno una comunicazione in cui:

  • si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010;
  • si richiede l’indicazione di un unico lavoratore quale titolare dei benefici ex Legge 104/1992; tale indicazione deve essere effettuata dalla persona con disabilità che beneficia dell’assistenza; Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno. In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’INPS. Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Una volta ricevuta la dichiarazione, la concessione dei permessi viene confermata (non se ne conoscono i tempi) e la fruizione degli stessi può riprendere.

In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. E anche in questi casi INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati o interviene sui conguagli all’azienda, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione.

Le successive azioni dell’Azienda sul lavoratore, non sono di interesse di INPS, ma è ovviamente da supporre che ciascuna azienda tenterà di recuperare ciò che l’Istituto si è “ripreso”, agendo sulla retribuzione o sulle ferie.

Come si può intuire i disagi per i lavoratori non sono di poco conto: se rientrano fra gli aventi diritto anche in base alle nuove indicazioni, ben che vada rimarranno senza la possibilità di fruire dei permessi per qualche mese. Se non ne hanno diritto in forza delle nuove disposizioni, si troveranno a “pagare” retroattivamente.

Novità sui permessi 104
Napoli, 2 febbraio 2011
All.1 (Prot. n. 15)

PERMESSI EX LEGGE 104/92:
per le persone che assistono portatori di handicap in situazione di gravità in arrivo SOSPENSIONI del diritto alla fruizione dei permessi

L’INPS ha diramato una nuova procedura che riguarderà:

– I parenti o affini entro il 3° grado di persone con disabilità
– Più lavoratori che assistono la stessa persona disabile
– I lavoratori che hanno presentato domande dalle quali risulta non specificato o generico il grado di parentela

Con la nuova procedura, l’INPS effettuerà un primo controllo sulle domande di permessi 104 e, successivamente, invierà una richiesta di informazioni:

– Al lavoratore richiedente i permessi
– Al datore di lavoro e al patronato (se la domanda è stata patrocinata)

Contestualmente alla richiesta di informazioni, la “pratica” dei permessi legge 104 sarà SOSPESA a partire dalla data del 24 novembre 2010 “in attesa di documenti”:

ciò significa che il lavoratore NON può fruire
dei permessi legge 104 per un tempo non indicato dall’INPS

Il lavoratore dovrà produrre immediatamente e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2011 la documentazione richiesta dall’INPS: se non lo farà l’INPS comunicherà all’Azienda la cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio.

SI INVITANO TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI A CONTATTARE LA PROPRIA CATEGORIA CGIL PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Invalidità civile: ricorsi e domande di accertamento

Articolo tratto da Handylex.org

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 – che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni – “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.”
La disposizione, già parzialmente ripresa negli anni ’80 dal Ministero dell’Interno con proprie circolari, ora si applica (dal 4 luglio 2009), per legge, anche ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).

Risvolti applicativi

Ciò significa che l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Il caso più frequente è quello dell’effettivo aggravamento dello stato di salute, avvenuto in fase successiva alla presentazione del ricorso giurisdizionale. Con la nuova norma non si potrà presentare domanda di aggravamento fintanto che il giudice, valutata la situazione riferendosi al momento dell’emissione del verbale, non si sia pronunciato definitivamente sul caso. Ovviamente, le provvidenze economiche eventualmente derivanti da un successivo accertamento, decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Visti anche i noti tempi della giustizia civile, si tratta di un provvedimento fortemente dissuasivo rispetto al ricorso che attualmente, lo ricordiamo, è ammesso solo davanti al giudice e non per via amministrativa o di riesame.

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Bonus Famiglia: modulo

Ecco un interessante link dell’Agenzia delle Entrate per valutare se si ha diritto al bonus famiglia ed a quanto ammonta.
Calcolo Bonus famiglia
Seguire le indicazioni …… permane tra le tante lacune di questo provvedimento la discriminazione contro chi effettua la richiesta ed è contemporaneamente disabile.
Invece se in famiglia, uno qualsiasi dei conviventi (senza distinzione tra figlio o altro familiare) è disabile, allora il limite di reddito massimo per usufruire dei 1000 euro è di 35.000 euro lordi annui.

Bonus straordinario: nuova circolare dell’Agenzia delle entrate

Da www.hadylex.org, una sintesi in merito alla richiesta bonus famiglia con presenza di un portatore di handicap.
Si fa riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno. L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.

Componente con handicap

L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora“Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.

Quale handicap?

Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.
Chi può richiedere il bonus

Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.
Esclusioni

Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:

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