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Sistema di riferimento
L’Italia è il paese dei campanili, delle classi sociali, dei gruppi di potere o d’influenza. Questa frammentazione si è riflessa sull’atomizzazione del sistema previdenziale. Sono nati Istituti, Casse e Fondi per ogni categoria di lavoratori: pubblici e privati, statali ed enti locali, autonomi e dipendenti, parasubordinati e liberi professionisti. E nell’ambito di queste macro divisioni altri di Fondi e casse: piloti, ferrotranvieri, ostetrici, gas, clero, coltivatori diretti, artigiani, commercianti, architetti, avvocati, medici e così via. E poi si distingue tra Fondi alternativi, sostitutivi, integrativi del Fondo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Ogni micro sistema ha avuto (e in parte conserva) il suo Consiglio di amministrazione, i suoi Comitati (a gestione sindacale), la sua piramide burocratica, il suo bilancio, le sue regole di accesso alla pensione e il suo sistema di calcolo. Ogni gruppo ha accumulato e difeso nel tempo i suoi privilegi, chiamati specificità o peculiarità connaturali alla tipologia di lavoro. Così abbiamo avuto le pensioni calcolate sull’ultima retribuzione rivalutata, pensioni liquidate con appena 14 anni 6 mesi di servizio e tanto altro. Anche l’aliquota di contribuzione è diversificata, tanto a carico dei datori di lavoro tanto a carico dei lavoratori.
Erano gli anni dell’euforia della crescita, della spesa facile. Gli anni in cui i lavoratori superavano di gran lunga i pensionati. Poi il ciclo si è invertito e la scure dei tagli si è abbattuta su tutti al fine di porre un freno alla spesa e di perseguire un minimo di equità sociale tra tutti i lavoratori. Sono così state eliminate molte sperequazioni non giustificate dalla tipologia di lavoro.
Ad iniziare dalla riforma Amato e passando per le riforme Dini-Prodi-Maroni–Sacconi fino ad arrivare all’ultima sforbiciata della Fornero, tutte le Gestioni sono state interessate da un progressivo innalzamento dell’età pensionabile e da nuovi e meno favorevoli sistemi di calcolo della pensione. A soffrirne maggiormente sono stati i lavoratori che avevano goduto di maggiori privilegi.
La normativa delle ricongiunzioni
In questo scenario s’inserisce la triste esperienza di quanti si sono trovati, per le diverse vicissitudini della vita, con posizioni contributive frammentate in diverse Gestioni, con la conseguenza di non raggiungere i requisiti per la pensione in nessuna gestione.
Per far fronte agli effetti più acuti del sistema intervenne la legge 322/58 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa gratuita a quanti non maturavano il diritto a pensione presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altre forme di previdenza”.
Il DPR 1092/73 prevede il computo, a titolo gratuito, presso lo Stato dei servi resi allo Stato o ad altri Enti, con iscrizione all’INPS o ad altri Fondi (artt. 11 e 12).
In seguito il malessere si è acuito ed è intervenuta la legge 29/79 che prevede:
- la ricongiunzione nel Fondo dei Lavoratori Dipendenti dei contributi versati nellaGestioni speciale dei lavoratori autonomi, che avviene con il pagamento di un onere da parte del richiedente. L’onere è giustificato dal passaggio da un regime meno conveniente a uno più conveniente (art. 1);
- la ricongiunzione presso l’INPS dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” senza oneri per il richiedente. Il diverso trattamento rispetto al primo caso, era giustificato dal fatto che i contributi passavano da un regime pensionistico più conveniente ad uno meno conveniente (INPS), per i diversi requisiti di accesso e di calcolo della pensione (art. 1). Dallo 01 luglio 2010 anche tale tipo di ricongiunzione è diventato oneroso (legge 122/2010);
- la ricongiunzione, a titolo oneroso, dall’INPS ad altri Fondi (art. 2)
Nel 1990 è intervenuta la legge n. 45 che rende possibile ricongiungere i periodi di contribuzione versati presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. Anche tale tipo di ricongiunzione è oneroso.
Le innovazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122