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Dal 1° ottobre 2011, domande online per assegni familiari e maternità

Dal 1° ottobre, infatti, anche per due servizi di fondamentale importanza come gli assegni per il nucleo familiare e i congedi di maternità e paternità, a conclusione del periodo transitorio iniziato nel mese di agosto, le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

Le domande che potranno essere presentate solo online sono le seguenti:
• congedo di maternità/paternità e congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti e delle domande di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali) (Circolare n. 126 del 29 settembre 2011);
• assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti (Circolare n. 125 del 29 settembre 2011).
• assegno per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (Circolare n. 125 del 29 settembre 2011).

Il processo di digitalizzazione delle domande di prestazione, che porterà al suo completamento alla totale telematizzazione dei servizi, avviene con gradualità per ciascun servizio, assicurando un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere in vigore.

Le domande non possono più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:
• Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
• telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164;
• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto (oltre alla solita domanda bisogna allegare CUD, Busta paga, codice fiscale del bambino (Che all’-nps non si presentavano) e se non va il diretto interessato anche la delega)

Sulla scuola pubblica

Quando la scuola pubblica è cosa forte e sicura, allora, ma allora soltanto, la scuola privata non è pericolosa. Allora, ma allora soltanto, la scuola privata può essere un bene. Può essere un bene che forze private, iniziative pedagogiche di classi, di gruppi religiosi, di gruppi politici, di filosofie, di correnti culturali, cooperino con lo Stato ad allargare, a stimolare, e a rinnovare con varietà di tentativi la cultura.

Al diritto della famiglia, che è consacrato in un altro articolo della Costituzione, nell’articolo 30, di istruire e di educare i figli, corrisponde questa opportunità che deve essere data alle famiglie di far frequentare ai loro figlioli scuole di loro gradimento e quindi di permettere la istituzione di scuole che meglio corrispondano con certe garanzie che ora vedremo alle preferenze politiche, religiose, culturali di quella famiglia. Ma rendiamoci ben conto che mentre la scuola pubblica è espressione di unità, di coesione, di uguaglianza civica, la scuola privata è espressione di varietà, che può voler dire eterogeneità di correnti decentratrici, che lo Stato deve impedire che divengano correnti disgregatrici. La scuola privata, in altre parole, non è creata per questo.

La scuola della Repubblica, la scuola dello Stato, non è la scuola di una filosofia, di una religione, di un partito, di una setta. Quindi, perché le scuole private sorgendo possano essere un bene e non un pericolo, occorre:
– che lo Stato le sorvegli e le controlli e che sia neutrale, imparziale tra esse. Che non favorisca un gruppo di scuole private a danno di altre.
– che le scuole private corrispondano a certi requisiti minimi di serietà di organizzazione.

Solamente in questo modo e in altri più precisi, che tra poco dirò, si può avere il vantaggio della coesistenza della scuola pubblica con la scuola privata. La gara cioè tra le scuole statali e le private. Che si stabilisca una gara tra le scuole pubbliche e le scuole private, in modo che lo Stato da queste scuole private che sorgono, e che eventualmente possono portare idee e realizzazioni che finora nelle scuole pubbliche non c’erano, si senta stimolato a far meglio, a rendere, se mi sia permessa l’espressione, “più ottime” le proprie scuole. Stimolo dunque deve essere la scuola privata allo Stato, non motivo di abdicazione. Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa. Ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare; le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a far meglio di loro. La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito. Come si fa a istituire in un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo esperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente non se ne ricordi più. Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. Tutte le scuole diventano scuole di Stato: la scuola privata non è più permessa, ma lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato, ma per questo sono anche scuole di partito. Ma c’è un’altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, torpido, come certe polmoniti torpide che vengono senza febbre, ma che sono pericolosissime.

Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci). Leggi tutto

Fondi pensioni sostitutivi dell’AGO

Dal sito INPS riporto i vari fondi che maggiormente sono impattati da quanto descritto nell’articolo

Sono Fondi Sostitutivi i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (AGO).

A seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono allineate a quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (vecchiaia– vecchiaia contributiva – anzianità – inabilità – assegno ordinario di invalidità – superstiti).

LAVORATORI ISCRITTI

Fondo Trasporti (ET)
Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti l’attività nell’ambito di ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all’applicazione del R.D. n. 148/1931;
  • il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende, non tenute all’applicazione del R.D. 148/1931;
  • il personale dipendenti da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto che è stato iscritto al Fondo sino al 30.9.1991.

Fondo Telefonici (TT)
Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia;
  • i dirigenti non iscritti al Fondo ex INPDAI.

Fondo Elettrici (EL)
Erano iscritti:

  • i dipendenti dell’ENEL;
  • i dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti.

Fondo Dazio (DZ)
Era iscritto:

  • il personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione.

A seguito dell’abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1.1.1973, è transitato alle dipendenze dell’Amministrazione statale istituito presso il Ministero delle Finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva. Sono rimasti iscritti al Fondo coloro che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione.
Fondo Volo (VL)
Sono iscritti al Fondo i lavoratori che:

  • devono svolgere servizio prevalente a bordo dell’aeromobile;
  • hanno un’età inferiore a 60 anni;
  • sono iscritti agli albi e registri dell’Ente Nazionale della Gente dell’aria;
  • sono titolari di brevetto aeronautico;
  • sono dipendenti da aziende di navigazione aerea.

LE PRESTAZIONI

Il fondo eroga tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaiavecchiaia contributivaanzianitàinabilitàassegno ordinario di invaliditàsuperstiti) previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria con gli stessi requisiti e le stesse modalità.
Erano previste pensioni concesse con norme specifiche ai singoli Fondi, alcune delle quali tuttora in vigore.
Fondo Trasporti (ET)
Eroga le seguenti prestazioni:

  • pensioni di vecchiaia, in favore del personale viaggiante;

Per tali lavoratori rimane cristallizzato il requisito dell’età di 60 anni, se uomini, e 55 anni se donne, previsto prima dell’entrata in vigore del Decreto 503/92.

  • pensione di invalidità specifica;

Gli iscritti al Fondo con rapporto di lavoro regolato dal R.D. 148/1931 possono ottenere la pensione di invalidità se:

  • è stato adottato, dall’Azienda di appartenenza, un formale provvedimento di esonero per inabilità alle mansioni della propria qualifica;
  • possono far valere almeno 10 anni di contribuzione (si deve tener conto della contribuzione versata al fondo comprensiva della contribuzione AGO successiva al 31.12.1995 ovvero della sola contribuzione AGO se assunti successivamente al 31.12.95);
  • sono riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti;
  • non possono essere adibiti ad altri servizi dell’Azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti.

Fondo Elettrici (EL) e Fondo Telefonici (TT)
Il requisito contributivo, uniformato a quello previsto dall’AGO, deve essere perfezionato esclusivamente con contributi versati nel fondo.

Fondo Volo (VL)

Prevede la concessione della pensione di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi ridottirispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie piloti o tecnici di volo.

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Cgil, il futuro delle pensioni

di Morena Piccinini (da rassegna.it)

Ripristinare l’età pensionabile, modificare i criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione e la loro applicazione “pro-quota” a partire dal prossimo anno e non – come previsto dalla legge – retroattivamente su tutti i contributi, garantire un tasso di sostituzione delle future pensioni non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Sono queste alcune delle proposte (scarica il pdf con le proposte) presentate oggi dalla Cgil nel corso del convegno ‘Il futuro delle pensioni: più equità, più solidarietà, più sostenibilità sociale’. Una giornata di confronto sul tema che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’esponente del Pdl, Giuliano Cazzola, e del vice segretario del Pd, Enrico Letta, e dove la segretaria confederale della Cgil, Morena Piccinini, ha sottolineato la necessita di “dare piena attuazione al protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, votato da più di 5 milioni di lavoratori”. Pubblichiamo la relazione di Morena Piccinini

Fin dalla primavera avevamo intenzione di organizzare questa iniziativa. Abbiamo atteso tanto a lungo perché fino ad ora avevamo sperato di poterla realizzare in modo unitario, visto che buona parte delle riflessioni che proporremo sono patrimonio comune e anche buona parte delle proposte che faremo riprendono percorsi comuni. I tempi difficili che stiamo vivendo ci hanno impedito di realizzare questo obiettivo, ma dichiaro da subito che le nostre considerazioni sono a disposizione della ripresa di un possibile percorso unitario. a nostra intenzione oggi non è quella di somministrare una proposta blindata e rivendicazionista ma di proporre temi di riflessione e di discussione, ai quali cerchiamo per parte nostra di fornire anche le possibili e necessarie risposte, ma chiedendo anche il contributo di esperti e dei parlamentari oggi invitati.
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Assegno di maternità dei Comuni

Dal sito INPS, alcune informazioni sull’assegno i maternità (nascita o adozione figlio/a) erogato mediante i Comuni.

CHE COS’E’

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.

A CHI SPETTA

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    •  carta di soggiorno;
    •  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolarise la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.

REQUISITI

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

COSA SPETTA

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.

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Bonus straordinario: nuova circolare dell’Agenzia delle entrate

Da www.hadylex.org, una sintesi in merito alla richiesta bonus famiglia con presenza di un portatore di handicap.
Si fa riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt’altro che risolutiva e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno. L’Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5 dicembre 2008.

Componente con handicap

L’aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il Decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.
La Circolare precisa cosa significhi “componente portare con handicap”. Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora“Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.”
Quindi, il bonus – in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è concesso anche nel caso il “componente con handicap” sia un familiare a carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il richiedente è persona con handicap non va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.

Quale handicap?

Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare si riferisce genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l’Agenzia precisa che ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.
Chi può richiedere il bonus

Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero, sorprendentemente, esclusi.
Esclusioni

Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:

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Crack finanziario e pensione ignota
La crisi economica non favorisce un investimento pensionistico complementare, che comunque va valutato  nel  lungo termine ed è doveroso chiedere regole migliori, maggiore flessibilità, investimenti più mirati e soprattutto etici, ovvero che s’investa in aziende che rispettino l’ambiente, i lavoratori. Proprio i fondi d’investimento (non solo quelli pensionistici)  mediante le banche sono tra le cause principali delle speculazioni sulle materie prime (cereali, minerali, energetici) perché in cambio di un forte guadagno per sè e parzialmente per gli aderenti, speculano e diffondono povertà (le bolle delle materie prime ed immobiliari).
La bolla finanziaria nasce dalla grande quantità di capitali che entrano nel mercato per via dei tassi bassi. Nel mercato americano entrano grandi quantità di denaro asiatico i quali per non far rafforzare la loro valuta comprano titoli, assegni in bianco mai presentati all’incasso che hanno finanziato la grande bolla immobiliare” (Gabanelli a Report). [youtube width=”170″ height=”140″]http://it.youtube.com/watch?v=XGjOvbKy5zY [/youtube] 

 

La Ragioneria di Stato prevede che chi andrà in pensione nel 2050 avrà un assegno pari al 50% del suo stipendio attuale (nel 2005 era circa il 71%). I prodotti con componente azionaria soffrono di più della crisi, ma bisogna tener conto anche del contributo del datore di lavoro. Insomma trovare un’alternativa alla pensione pubblica è  oramai obbligatorio (purtroppo).

 

 

 

 

 

La sicurezza di ricevere una pensione pubblica dignitosa e di conoscere in anticipo l’importo mensile praticamente non esiste più. Solo il 40% dei lavoratori ha aderito alla pensione integrativa e si prova a renderla più appetibile con una minore tassazione sui rendimenti. Poter trasferire il fondo in un altro oggi è complicato e ciò non è un bene. 
[youtube width=”160″ height=”140″]http://it.youtube.com/watch?v=3W2Fe1GPXxs[/youtube]

 

 

 

 

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