La normativa sui R.O.L. in Wind (CCNL TLC+accordi)
Provo a ricapitolare in un unico post le informazioni contrattuali relative ai R.O.L.
Mi rendo conto che è “un papiello” però spero di contribuire ad avere una sorta di promemoria complessivo, globale sull’argomento.
Dal contratto nazionale (CCNL) scaduto da 7 mesi (tanto per non dimenticarlo)
Articolo 26 commi 9-10-11-12 RIDUZIONE ORARIO LAVORO
9. Ferma restando la durata dell’orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione di orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionale ridotta per frazione di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al comma 6 che prestano la loro attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e di domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, un ulteriore permesso annuo di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o di frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2 (superato da accordo aziendale Wind); i permessi dovranno essere fruiti di norma nel corso dell’anno di maturazione; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto (non un accordo, n.d.a.) con la RSU e le rispettive OO.SS. stipulanti il presente CCNL, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi.
11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno (superato da accordo aziendale Wind solo in caso di malattia bambino tra 3 ed 8 anni).
12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi (superato da accordo aziendale Wind), per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.
Da accordi aziendali WIND
Come sempre, gli accordi di II livello o integrativi o aziendali, sovrastano le norme del CCNL se sono di miglior favore.