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La normativa sui R.O.L. in Wind (CCNL TLC+accordi)

Provo a ricapitolare in un unico post le informazioni contrattuali relative ai R.O.L.

Mi rendo conto  che è “un papiello” però spero di contribuire ad avere una sorta di promemoria complessivo, globale sull’argomento.

Dal contratto nazionale (CCNL) scaduto da 7 mesi (tanto per non dimenticarlo)

Articolo 26 commi 9-10-11-12  RIDUZIONE ORARIO LAVORO

9. Ferma restando la durata dell’orario di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali, viene riconosciuta una riduzione di orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionale ridotta per frazione di anno. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, così come definiti al comma 6 che prestano la loro attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e di domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, un ulteriore permesso annuo di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o di frazione di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.

10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2 (superato da accordo aziendale Wind); i permessi dovranno essere fruiti di norma nel corso dell’anno di maturazione; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto (non un accordo, n.d.a.) con la RSU e le rispettive OO.SS. stipulanti il presente CCNL, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi.

11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche  esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei  lavoratori normalmente addetti al turno (superato da accordo aziendale Wind solo in caso di malattia bambino tra 3 ed 8 anni).

12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi (superato da accordo aziendale Wind), per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.

Da accordi aziendali WIND

Come sempre, gli accordi di II livello o integrativi o aziendali, sovrastano le norme del CCNL se sono di miglior favore.

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Compendio su legge 104

Riporto l’ottimo lavoro di sintesi effettuato da Raffaele Puzio, resp. ufficio handicap della SLC-CGIL di Napoli inerente informazioni e note sulla legge 104/92

Condizione principale per usufruire dei permessi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di “handicap in situazione di gravità”.

CHI HA DIRITTO AI PERMESSI

Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, pubblici e privati, regolarmente residenti in Italia, con un rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Anche i cittadini extracomunitari regolari possono accedere ai permessi della legge 104/92.

CHI NE E’ ESCLUSO

Non possono chiedere i benefici della legge 104/92 i lavoratori domestici, quelli a domicilio e i lavoratori agricoli giornalieri.

FERIE E MENSILITA’ AGGIUNTIVE

A seguito della norma antidiscriminatoria europea recepita con dlgs n.216/2003, l’INPS  e l’INPDAP hanno precisato che “eventuali decurtazioni di ferie e 13° mensilità dei permessi retribuiti, ex art. 33 della legge 104/92, risultano inammissibili se non addirittura potrebbero configurare specifiche discriminazioni”.

I PERMESSI DURANTELA CASSAINTEGRAZIONE

Il lavoratore cassaintegrato può accedere ai permessi della legge 104/92 per assistere un familiare disabile solo quando è sottoposto ad una CIG con orario ridotto. In questo caso è necessario riproporzionare il numero di giorni di permesso mensili con lo stesso criterio utilizzato per il part time verticale.

Il lavoratore in Cassa Integrazione a 0 (zero) ore non ha diritto ai permessi della legge 104/92 poiché non è impegnato in alcuna attività lavorativa.

COPPIE DI FATTO

Anche le coppie di fatto con figli disabili possono accedere ai benefici previsti dalla legge 104/92, poiché la norma non parla di coniugi regolarmente sposati, ma di genitori. In virtù di questa precisazione la coppia di fatto può anche non convivere.

FRAZIONAMENTO PERMESSI

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Pausa pranzo durante l’allattamento

Si chiarisce a tutte le lavoratrici che le ore di permesso per allattamento, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs n. 151/2001, sono da considerarsi presenza a tutti gli effetti sia di durata lavorativa che di retribuzione.
Si evidenzia, inoltre, che su tale quesito è stata richiesta già nel 2010 una risposta al MINISTERO del LAVORO da parte di una categoria nazionale della Cgil, con la quale si chiariva, ulteriormente, che le ore complessive della giornata di lavoro, diano diritto alla relativa pausa pranzo, se prevista, indipendentemente dal fatto che essa cada all’interno o alla fine della giornata di lavoro.
Tale disposizione è rafforzata dall’art 43 del dlgs 151/01 dove si evince che per i riposi e i permessi descritti dall’art 39 al 42 è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi; tale indennità è a carico dell’ente assicuratore (es INPS, ….) ed è anticipata dal datore di lavoro che la porta a conguaglio nei modi d’uso.

Pertanto se nel turno di lavoro è prevista pausa pranzo, la stessa deve essere goduta dai lavoratori/lavoratrici che fruiscono dei permessi per allattamento, stesso dicasi di buoni mensa spettanti .
Vi invitiamo a dare massima diffusione della comunicazione e a controllare se simili anomalie esistono anche nelle Vs aziende, verificando la corretta applicazione della norma di legge e di contratto intervenendo laddove ci fossero erronee interpretazioni.

Napoli 3 aprile 2012                                                                                             Segreteria Slc Cgil Campania

Doppi permessi 104/92

L’articolo 6 del Decreto 119/2011 – aggiungendo un comma all’articolo 33  della Legge 104/1992 – disciplina l’ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l’assistenza a più familiari  con grave disabilità.

Si possono cumulare i permessi solo a condizione che il “secondo”  familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge  della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o  siano deceduti o mancanti.

Nel caso, ad esempio, di un dipendente che utilizza un permesso per la madre – parente di primo grado; potrà accedere al secondo permesso per assistere ad esempio la nonna – parente di secondo grado – solo se i genitori o il coniuge della nonna hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti  da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

(info ricevuta da handylex.org, che ringrazio)

Wind: il 15-11-2011 l’azienda si decida
Roma, 24 Ottobre 2011

COMUNICATO SINDACALE

WIND: SE INCONTRO DEL 15 NOVEMBRE SUL FUTURO DELLA RETE SARA’ INSODDISFACENTE, APRIREMO PROCEDURE PER UNA LUNGA MOBILITAZIONE

Su pressante richiesta delle Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOMUIL e del Coordinamento nazionale delle RSU è stato convocato per metà novembre un incontro con i responsabili della rete di Wind.

In quella occasione l’azienda o dichiarerà formalmente la sospensione dello studio sulla possibile esternalizzazione della rete o dovrà entrare nel merito di quanto si va analizzando in casa Wind, per permettere al sindacato di avanzare controproposte e interventi alternativi.
Sin dal 17 Maggio, data dell’incontro sul piano industriale di Wind, come SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL ci siamo infatti detti contrari alla possibile esternalizzazione di qualsivoglia parte dell’attuale perimetro della rete.
Non solo per una questione di giustizia, ma anche perché è per noi sbagliata industrialmente visti gli stessi scenari tecnologici ed industriali sono cambiati, alla luce dell’aggiudicazione di due importanti lotti per le frequenze a 800 mhz per la banda larga in mobilità (4G).
In particolare, avendo Wind speso diverse centinaia di milioni di euro per l’acquisto delle frequenze ed essendo probabile che già i principali competitor inizieranno già nel 2012 ad avviare un cambio degli apparati tecnologici (LTE) per il 4 G, la stessa strategia di Wind deve mutare. Dovendo ancora completare la copertura dei siti per il 3 G e dovendo in prospettiva avviare un rapido cambio di tecnologia (per rendere più remunerativi il prima possibile gli investimenti fatti per  acquisire le frequenze), si pone oggi all’azienda il tema dell’importanza di coordinare in maniera efficiente tutta la “catena” del cambio tecnologico nei vari siti trasmessivi (permessistica, accesso ai siti, logistica, scorte, ecc.).
In uno scenario – quello dell’implementazione della rete mobile dopo l’assegnazione delle frequenze – che sicuramente non era prevedibile, quando si avviarono gli studi di fattibilità su una eventuale cessione della rete.
Anche per queste ragioni questo abbiamo chiesto sin dall’inizio all’azienda di valutare in termini di maggiori costi, nel medio periodo, l’economicità di eventuali operazioni, oltre che gli impatti sulla qualità. Qualità che può essere garantita esclusivamente con il personale interno e in coordinamento con tutto il resto dell’azienda.
I lavoratori di Wind sono stanchi di sentirsi ripetere che lo studio va avanti e che non si deciderà nulla entro fino anno, perché troppe sono le voci che si rincorrono sullo studio e la spregiudicatezza di dirigenti interni ed esterni all’azienda (magari legati anche a qualche fornitore) crea allarmismo e paura tra i lavoratori, generando un clima di tensione che non fa bene a nessuno.
Qualora l’incontro del 15 Novembre non darà quelle rassicurazioni necessarie o non entrerà nel merito, per poter così avanzare le nostre proposte, ritenendolo insoddisfacente, come Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, a tutela dell’occupazione e dei perimetri e a sostegno delle rivendicazioni sindacali, apriremo le procedure per la mobilitazione dei lavoratori.
Come primo passo, le RSU e le strutture territoriali richiederanno con urgenza tavoli territoriali con l’azienda ai fini e ai sensi dell’articolo 53 (appalti).
Una mobilitazione che sarà lunga, articolata e con l’obiettivo di far uscire allo scoperto l’azienda. Dimostrando con i fatti che i lavoratori contrasteranno eventuali scelte di riduzione del perimetro con tutti gli strumenti dell’azione sindacale.

 

La concorrenza sleale NON SI REGOLAMENTA, ma SI COMBATTE

Il comunicato denota l’atteggiamento di qualche sigla sindacale sulle modalità e le intenzioni di rinnovare i contratti nazionali ovvero preparandone qualcuno alternativo e per molti versi bizzarro, anzi sicuramente peggiorativo dal punto di vista economico, ma soprattutto dei diritti, con moltissime deroghe.
Anche se la società in questione ha il CCNL Commercio, svolge attività del tutto similare a quelle di tanti call center che hanno contratto TLC.
Riflettiamo non solo su queste modalità di contratto (il nostro scade quest’anno) ma anche sulla fiducia da dare a certe sigle sindacali oramai schiacciate su posizioni che ledono i diritti dei lavoratori.

Il testo del comunicato della Segreteria Nazionale SLC-CGIL
Desta forte preoccupazione e sconcerto l’accordo aziendale firmato dalla Fistel Cisl Nazionale e la società FESTA SrL, call center del gruppo Snai con sedi a Roma e Lucca. Sconcerto perché si tratta di un vero e proprio contratto “alternativo” al CCNL vigente che introduce importanti deroghe ed oggettivi peggioramenti delle condizioni di lavoro.

La FESTA SrL è un call center che svolge attività prevalentemente outbound ed applica il contratto del commercio. Con questo accordo si fanno uscire i lavoratori dal perimetro del CCNL del commercio e si costruisce per loro un impianto “nuovo”. Nuovo tra virgolette perché viene riproposto il vecchio schema tanto caro ad una parte di Assocontact, ovvero quello di un contratto che prevede come salario un fisso ed una parte variabile legata alla produttività, il tutto “condito” da una serie di deroghe una peggiore dell’altra.
Come le ore di supplementare per le quali è previsto che il 50% del consentito non venga pagato mentre per il restante viene stabilita una maggiorazione del 5%! O l’introduzione di una flessibilità oraria esasperata. O gli scatti di anzianità, calcolati su base triennale e non più biennale e più bassi rispetto a quanto previsto dal CCNL TLC ( un operatore 3° livello con CCNL TLC prende 23.24 € ogni due anni; un operatore 3° livello con contratto FESTA/FISTEL prende € 20 € ogni tre anni!). Un monte permessi retribuiti annui pari a sole 50 ore per contratto full time. Per non parlare della parte relativa alla retribuzione, dove sono stati stabiliti, per la parte fissa, minimi che vanno al di sotto di quelli oggi previsti per un operatore di call center con contratto TLC. O dei criteri di valutazione della qualità e quantità della parte variabile.
Qui gli estensori dell’accordo hanno dato il meglio di se stessi. Con un tratto di penna viene, di fatto, superato l’articolo 4 della Legge 300 (che non a caso non viene mai menzionata, parlando invece di astratti “diritti fondamentali dei lavoratori”) arrivando a prevedere un sistema di monitoraggio della produttività individuale che definire “invasivo” è un complimento. Vengono monitorati i rapporti fra ore programmate, ore effettivamente prestate, contatti utili, contatti andati a buon fine, la “resa mensile” (testuale) dei singoli. Altro che controllo individuale!! Siamo al “Grande Fratello”. Così come per la qualità della prestazione, dove semplicemente si contempla la registrazione delle telefonate ed il loro ascolto (presumiamo di tutta la telefonata, non già della sola transazione commerciale come prescrive puntualmente l’ AGCOM).
Insomma un piccolo accordo in una piccola azienda che rischia di scardinare completamente quanto fatto unitariamente sino ad oggi nel settore dei call center. Ulteriore forte perplessità suscita la scelta di affidare la sanità integrativa alla FASI (il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti).
In questo modo si sancisce, di fatto, la volontà di tenere fuori dal perimetro TLC una parte del mondo dei call center, finendo per indebolire quella conquista importantissima che è stata l’istituzione di Assicassa, ovvero la sanità di settore per il mondo delle Telecomunicazioni.
Quindi con una mano la Fistel Cisl lavora per uno schema inclusivo che vede nel CCNL TLC lo strumento di tutela dei diritti e di gestione del welfare di tutti, lavoratori dei call center compresi sottoscrivendo piattaforme unitarie; con l’altra mette le basi per frazionare nuovamente quel mondo, prevedendo forme di welfare alternative ed inconciliabili con Assicassa, contro il CCNL e favorendo dumping e concorrenza sleale!

Tutto questo mentre, a fatica, proviamo a gestire, anche insieme alla Fistel Cisl, le tante crisi che in queste settimane si susseguono in questo settore proprio a causa del dumping e della deregolamentazione risorgente : i licenziamenti di massa di Teleperformance, le difficoltà di Almaviva e di ECARE. Tutto questo a pochi giorni dalla presentazione della piattaforma unitaria per il rilancio del settore dei call center. Piattaforma nella quale tutti insieme, Fistel Cisl compresa, proviamo a rafforzare il mondo degli outsourcer partendo proprio dal rispetto delle regole, dall’osservanza del CCNL contro le cattive pratiche che alimentano il dumping salariale e dei diritti. Piattaforma talmente sentita da tutti che, a sua difesa, verranno chiamati i lavoratori alla mobilitazione! (anche quelli iscritti alla Fistel-Cisl).
Siamo francamente sbalorditi da una simile incoerenza! Non potendo ritenere, anche valutando l’esperienza indubbia di chi questo ”accordo aziendale” l’ha firmato per conto della Fistel Cisl Nazionale, che ne sia stata sottovalutata la portata ed il potenziale effetto deregolamentatore, ci chiediamo a questo punto quale sia il fine di tutto questo.
Lo chiediamo soprattutto alle centinaia di iscritte ed iscritti alla Fistel Cisl che, quotidianamente, combattono con forza insieme a noi la battaglia per la buona occupazione e la difesa del CCNL delle Telecomunicazioni.

Chiediamo loro se hanno capito che, domani, la prossima crisi aziendale potrebbe essere causata proprio dalla “appetibilità” di un accordo come quello sottoscritto in Faste dalla Fistel Cisl Nazionale rispetto alle tutele presenti nel vigente CCNL!!!
Noi pensiamo che, in questo momento, anche il solo proporre un accordo del genere indebolisca molto i lavoratori e mini fortemente l’azione unitaria di contenimento della crisi del settore e rafforzamento del CCNL TLC (suggeriamo a tutti di rileggere attentamente il punto 4 della Piattaforma unitaria per i call center e valutarne la compatibilità con l’accordo aziendale FESTA). Non si combatte il fenomeno delle delocalizzazioni offrendo un modello che, di fatto, accondiscende alla spinta ribassista che anima il fenomeno stesso. A noi hanno sempre insegnato che il lavoro si prova a tenerlo in Italia lavorando per l’innalzamento del livello dei diritti dei lavoratori dei paesi dove si delocalizza, non abbassando quello dei lavoratori italiani; cercando di vincolare tutte le parti in causa al rispetto delle regole e non, una volta costatato che uno degli “attori” non vuole rispettare i patti, offrire modelli alternativi che, di fatto, assecondano la tendenza alla contrazione dei diritti. Alla vigilia del rinnovo del CCNL delle TLC ci chiediamo, e chiediamo sopratutto alla FISTEL-CISL, che tipo di messaggio stia mandando: è veramente volontà di tutti rafforzare le tutele esistenti rendendo il CCNL un contratto veramente inclusivo di tutta la filiera delle TLC?
E’ per questi motivi che continueremo a combattere le scorciatoie, le illegalità e le deroghe da qualunque parte arrivino. Già nelle prossime ore metteremo in campo tutte le azioni legali per contrastare le conseguenze di questo sciagurato accordo ed avvieremo una massiccia campagna di informazione in tutti i posti di lavoro, a cominciare da quei call center dove siamo chiamati, insieme alla Fistel Cisl, ad arginare gli effetti dirompenti del ritorno alla illegalità, al dumping ed alla deregolamentazione.
P.S.: Sapendo che ci potrebbe essere obiettato che si tratta di un accordo limitato alla sola attività outbound svolta con contratti a progetto, precisiamo subito che: la società Festa SrL lo sta proponendo “spintaneamente” a tutti i propri profili indipendentemente dalla tipologia di contratto e dalla mansione; chi accetta ( anche se con un contratto a tempo indeterminato) deve licenziarsi ed essere riassunto con il nuovo accordo, firmando una transazione direttamente nelle sedi degli uffici vertenze Cisl; chi non accetta viene trasferito dalla sede di Roma a quella di Lucca dove al momento non verrà applicato questo contratto aziendale (lo sanno questo alla Fistel Cisl?!); che presto questo “prodigio della modernità” arriverà anche nel perimetro del CCNL delle TLC dal momento che responsabili dell’azienda consorella FASTE SrL (società dove trova applicazione il CCNL delle TLC) hanno già annunciato alla SLC-CGIL che intenderanno “proporre” anche ai loro lavoratori il passaggio al nuovo contratto aziendale.

Wind Retail: comunicato sindacale

Roma, 21 Febbraio 2011

COMUNICATO

WIND RETAIL: 28 FEBBRAIO INCONTRO NAZIONALE
LE RICHIESTE DI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Il giorno 28 Febbraio 2011 si terrà a Roma un incontro tra le Segreterie Nazionali e territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL ed i rappresentanti dei negozi Wind (Wind Retail), al fine di definire un percorso chiaro e puntuale per affrontare i tanti diversi problemi aperti.
A differenza di altre organizzazioni, come Sindacato confederale è nostra abitudine costruire una piattaforma che affronti tutti i problemi principali della lavoratrici e lavoratori di Wind Retail, provando con la contrattazione ad ottenere risultati concreti.
Ad altri lasciamo volentieri la propaganda, a noi fare il sindacato e difendere concretamente diritti e tutele!
In particolare, Wind Retail deve:
• darsi un’organizzazione tale da garantire il rispetto integrale del CCNL in tutte le sue parti, a partire dal corretto  utilizzo degli istituti delle ferie, dei Rol, dei permessi;
• dare stabilità occupazionale ai tanti part-time che operano nei negozi, spesso con situazioni a limite della legalità.

Occorre, pur nelle necessarie flessibilità che un esercizio di vendita e assistenza deve avere, stabilire regole chiare e valide per tutti, dando certezza occupazionale e salariale, al fine di investire su una maggiore qualità e formazione degli addetti;
• affrontare diverse questioni di organizzazione del lavoro che mettono a rischio gli stessi lavoratori (dal maneggiare e trasferire denaro dentro o fuori l’orario di lavoro, con assicurazioni certe a tutela dell’azienda e dei lavoratori), fino a regolare con tempi certi i cambi attività o i trasferimenti momentanei all’interno delle diverse aree urbane, ecc.
Questi come primi punti per “normalizzare” l’azienda, sapendo che poi in sede di contrattazione nazionale di 2° livello dovremmo costruire con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori una piattaforma rivendicativa per gli anni 2011-2014, dandoci un coordinamento, definendo le unità produttive, ecc.
Sarà nostra cura tenere informati le lavoratrici e lavoratori subito dopo il primo incontro.

Le Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Inps sui permessi lavorativi lex 104/92:specifiche su sospensioni, controlli e revoche

Scritto da SLC Telecc Napoli

INPS sui permessi lavorativi: sospensioni, controlli e revoche

Nelle prossime settimane molti lavoratori che fruiscono dei permessi lavorativi riceveranno una comunicazione dall’INPS che richiede chiarimenti rispetto al beneficio di cui godono che nel frattempo viene sospeso. Bisognerà rispondere entro il 31 marzo.

Questo riguarda gli assicurati INPS (gran parte dei dipendenti del settore privato), ma analoghe iniziative di controllo inizieranno anche nel comparto pubblico ad opera delle relative amministrazioni.

Si tratta del primo effetto delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 24 della Legge 183 del 4 novembre scorso. INPS, da parte sua, nel dare comunicazione delle innovazioni introdotte in materia di permessi lavorativi, aveva anticipato nella Circolare 155 del 3 dicembre scorso, l’emanazione di successive indicazioni operative.

Queste nuove disposizioni giungono ora con il Messaggio 1740 (25 gennaio 2011) in cui l’Istituto affronta in particolare i casi che, vista la nuova disciplina, potrebbero non aver più diritto ai permessi lavorativi.

Per comprendere meglio l’azione dell’INPS, vale la pena di ricordare quelle che sono le novità rilevanti introdotte dalla Legge 183/2010, che ha modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992. Limitandoci a quelle oggetto del nuovo Messaggio INPS, ricordiamo che:

  1. i permessi possono essere fruiti, oltre che dal coniuge o dai genitori, dai parenti o affini fino al secondo grado;
  2. eccezionalmente i permessi possono essere fruiti dai parenti o affini di terzo grado nel caso in cui uno dei genitori o il coniuge della persona siano deceduti o mancati, oppure abbiano più di 65 anni di età, oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti;
  3. ad esclusione dei genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi lavorativi, negli altri casi un solo lavoratore può accedere all’agevolazione (non è ammessa l’alternatività nemmeno in mesi diversi).

I controlli

I singoli controlli dell’INPS potranno concludersi con la conferma dei permessi (nel caso in cui ricorrano le eccezioni previste dal Legislatore) oppure con la revoca degli stessi.

Questi primi controlli non riguardano i lavoratori con handicap grave che fruiscano in proprio dei permessi e, in via generale, i genitori di persone con disabilità grave

Il controllo riguarda invece, sicuramente:

  1. tutti i casi in cui il grado di parentela o affinità non sia stato indicato nelle domande già accettate;
  2. tutti i casi in cui la parentela o affinità sia di terzo grado;
  3. tutti i casi in cui i permessi siano fruiti, pur alternativamente, da parenti o affini che non siano i genitori.

La prima fattispecie è tutt’altro che infrequente, cosicché potrà accadere che i permessi vengano sospesi in attesa di chiarimenti anche a parenti ed affini di secondo grado (es. assistenza al fratello, al nonno, al suocero ecc), che hanno comunque diritto all’agevolazione.

Vediamo ora quali sono le richieste di chiarimenti ai diversi lavoratori.

Parenti e affini di terzo grado

I lavoratori che hanno fruiscono dei permessi lavorativi per l’assistenza ad un parente o affine di terzo grado (es. zio, bisnonno, nipote in quanto figlio di un fratello ecc.) o per i quali non si hanno dati rispetto al grado di parentela/affinità ricevono (assieme al loro datore di lavoro) una comunicazione dall’INPS in cui:

  • si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010; (se l’INPS non assicura il pagamento, il datore di lavoro non concede i permessi)
  • si richiede al lavoratore di inviare – entro il 31 marzo 2011 – una dichiarazione di responsabilità in cui indica con esattezza il grado di parentela;
  • si richiede di dichiarare se il coniuge o un genitore della persona da assistere è deceduto o mancante; se si dichiara che il coniuge della persona da assistere è separato o divorziato è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio; se si dichiara che la persona assistere è in stato di abbandono bisogna allegare copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.
  • si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, se abbiamo più di 65 anni di età.
  • si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, ed abbiamo meno di 65 anni di età, se siano affetti essi stessi da patologie invalidanti. Le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. E cioè:
    • le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
    • le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
    • le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
  • In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale dell’INPS territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale (il cosiddetto medico di famiglia) o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Se ricorre anche una sola di queste tre condizioni (età superiore ai 65 anni, abbandono, patologia invalidante del genitore o coniuge), la concessione dei permessi viene confermata e la fruizione degli stessi può riprendere.

In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. Dopodichè INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione. Per comprendere questo passaggio è bene sapere che i “costo” dei giorni di permesso è attualmente coperto dall’INPS direttamente al lavoratore in casi particolari, più spesso a conguaglio con l’Azienda. “Conguaglio” significa che i costi dei permessi vengono conteggiati nel “dare-avere” con l’Azienda. Nell’“avere” ci sono, ad esempio, tutti i contributi previdenziali che l’Azienda deve versare; nel “dare” ci sono, appunto, i costi relativi alla retribuzione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.

Più lavoratori che assistono la stessa persona con disabilità

Come già detto l’ipotesi riguarda quei casi in cui i permessi siano stati richiesti – per l’assistenza alla stessa persona – da più lavoratori che ne usufruiscono alternativamente (nello stesso mese o in mesi diversi). Questa dell’alternatività è una opportunità che – ora – il Legislatore ammette solo per i genitori.

Questi lavoratori – e temiamo che siano parecchi – riceveranno una comunicazione in cui:

  • si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010;
  • si richiede l’indicazione di un unico lavoratore quale titolare dei benefici ex Legge 104/1992; tale indicazione deve essere effettuata dalla persona con disabilità che beneficia dell’assistenza; Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno. In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’INPS. Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Una volta ricevuta la dichiarazione, la concessione dei permessi viene confermata (non se ne conoscono i tempi) e la fruizione degli stessi può riprendere.

In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. E anche in questi casi INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati o interviene sui conguagli all’azienda, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione.

Le successive azioni dell’Azienda sul lavoratore, non sono di interesse di INPS, ma è ovviamente da supporre che ciascuna azienda tenterà di recuperare ciò che l’Istituto si è “ripreso”, agendo sulla retribuzione o sulle ferie.

Come si può intuire i disagi per i lavoratori non sono di poco conto: se rientrano fra gli aventi diritto anche in base alle nuove indicazioni, ben che vada rimarranno senza la possibilità di fruire dei permessi per qualche mese. Se non ne hanno diritto in forza delle nuove disposizioni, si troveranno a “pagare” retroattivamente.

Novità sui permessi 104
Napoli, 2 febbraio 2011
All.1 (Prot. n. 15)

PERMESSI EX LEGGE 104/92:
per le persone che assistono portatori di handicap in situazione di gravità in arrivo SOSPENSIONI del diritto alla fruizione dei permessi

L’INPS ha diramato una nuova procedura che riguarderà:

– I parenti o affini entro il 3° grado di persone con disabilità
– Più lavoratori che assistono la stessa persona disabile
– I lavoratori che hanno presentato domande dalle quali risulta non specificato o generico il grado di parentela

Con la nuova procedura, l’INPS effettuerà un primo controllo sulle domande di permessi 104 e, successivamente, invierà una richiesta di informazioni:

– Al lavoratore richiedente i permessi
– Al datore di lavoro e al patronato (se la domanda è stata patrocinata)

Contestualmente alla richiesta di informazioni, la “pratica” dei permessi legge 104 sarà SOSPESA a partire dalla data del 24 novembre 2010 “in attesa di documenti”:

ciò significa che il lavoratore NON può fruire
dei permessi legge 104 per un tempo non indicato dall’INPS

Il lavoratore dovrà produrre immediatamente e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2011 la documentazione richiesta dall’INPS: se non lo farà l’INPS comunicherà all’Azienda la cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio.

SI INVITANO TUTTI I LAVORATORI INTERESSATI A CONTATTARE LA PROPRIA CATEGORIA CGIL PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Aspettativa lavorativa

Argomento disciplinato sia dalla Costituzione che dalle leggi vigenti (151/2001) nonché  dai contratti nazionali nonché eventuale integrativi di II° livello. Attendo vostre integrazioni o casistiche che mi sono sfuggite.

L’aspettativa è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi, con sospensione della retribuzione.

Provo a redigere un prospetto riepilogativo “minimo” delle varie  aspettative

Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali

i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”

Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’articolo 16, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di cure termali.
Un decreto del Ministro della Sanità datato 12 agosto 1992 ha precisato i criteri e le modalità di ammissione dei lavoratori dipendenti a fruire delle cure di cui trattasi e sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle stesse cure termali.

I lavoratori tossicodipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge 162/1990, hanno diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per il periodo del trattamento disintossicante, e comunque non superiore a tre anni.
Anche i familiari possono usufruire di aspettativa non retribuita, qualora il servizio di cura attesti la necessità del loro intervento.

Aspettativa successiva a periodi di malattia e/o infortunio: periodo di comporto, licenziamento e concessione dell’aspettativa

Il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2110 c.c., viene definito comunemente “periodo di comporto” (e può essere “secco” o “per sommatoria”) e trova la sua fonte principale nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
La contrattazione collettiva, al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro anche in caso di lunghi periodi di malattia o infortunio, che determinerebbero il superamento del periodo di comporto, prevede la facoltà per lo stesso di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita che gli consenta la guarigione e la contestuale conservazione del posto di lavoro.

Congedi per eventi o cause particolari

Il riferimento è la legge 53/2000 nello specifico l’articolo 4 nonché gli articolo 2 e 3 del regolamento d’attuazione  del decreto ministeriale 278 del 21-07-2000.

Si possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Cosa Prevede il contratto TLC

In difformità a quanto scritto finora o per meglio specificare, evidenzio:

Congedi per eventi o cause particolari – art. 32 del CCNL TLC

Minimo un mese, documentare la parentela nonché quanto previsto dall’art.3 del regolamento attuativo; risposta del datore entro 10 giorni; l’eventuale diniego va motivato con riesame della richiesta entro 20 giorni.

Lavoratori-studenti e Formazione continuativa (permesso non retribuito) – art.34 del CCNL TLC

Chi ha almeno 5 anni di anzianità può chiedere permessi non retribuiti per 160 ore  per anno solare (compatibilmente con esigenze aziendali) oppure, per la formazione continua, 11 mesi da utilizzare lungo tutta la vita lavorativa (nei limiti dell’ art.5 della legge 53/2000) con il minimo di un mese.

Per malattia ed infortunio sul lavoro – art. 36 del CCNL TLC

Superati i limiti di 180+120 giorni di malattia, (comma 10), al lavoratore ammalto che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 18 mesi, non retribuiti (comma 15)

Astensione per sostegno maternità e paternità – art. 38 del CCNL TLC

Il comma 4, riferendosi alla legge 151/2001, per ogni bambino , nei suoi primi 8 anni di età, il padre lavoratore e la madre lavoratrice  hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

In questo limite, il diritto compete :

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso poc’anzi descritto
  • Qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Aspettativa per patologie derivanti da uso di stupefacenti – art. 39 del CCNL TLC

In aggiunta  a quanto previsto dalla legge, il periodo che un familiare di un tossicodipendente può utilizzare quale aspettativa è al max di 4 mesi, anche frazionabili per periodi non inferiori ad un mese (non retribuito)

Fonti: wikilabour, CCNL TLC

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