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mercoledì, Marzo 20, 2024

Treni in ritardo: nuove regole per i rimborsi

Il 13 dicembre 2009 sono entrate in vigore le nuove “Condizioni generali di trasporto delle persone” di Trenitalia.

Ritardi: cosa cambia
In caso di arrivo in ritardo, per tutte le categorie di treni (esclusi quelli del trasporto regionale), è prevista un’indennità (in bonus o in denaro) pari:

  • al 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti;
  • al 50% dell’importo per i ritardi superiori a 120 minuti.

Dopo 20 giorni dal viaggio, è possibile verificare il proprio diritto al bonus tramite biglietterie in stazione, agenzie di viaggio convenzionate, self-service, internet e call center. Entro dodici mesi dal viaggio, alle biglietterie o all’agenzia di viaggio dove è stato acquistato il biglietto si può chiedere:

  • il risarcimento in denaro;
  • il rilascio di un bonus (utilizzabile entro 12 mesi dalla data del viaggio);
  • l’emissione di un nuovo biglietto per un importo pari al bonus spettante.

Indennità per gli abbonati
Nel caso di abbonamenti, è prevista un’indennità, in denaro o sotto forma di bonus utilizzabile entro 12 mesi dalla data di rilascio del bonus:

  • 25% dell’importo dell’abbonamento acquistato nel mese di riferimento, in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti
  • 50% dell’importo dell’abbonamento in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato un ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Non vengono riconosciute indennità di importo pari o inferiore a 4 €.
Non è più previsto un indennizzo per il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione.

Trasporto regionale

Per quanto riguarda il trasporto regionale, in caso di arrivo in ritardo è prevista un’indennità pari:

  • al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (tale indennità è riconosciuta per biglietti di importo pari almeno a 16 €);
  • al 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (tale indennità è riconosciuta per biglietti di importo pari almeno a 8 €).

La richiesta di indennità può essere inoltrata solo per biglietti in cui è indicata l’origine e la destinazione del viaggio (esclusi i biglietti acquistati on line e i biglietti a fasce chilometriche).
La richiesta di indennità, reperibile presso le biglietterie e sul sito di Trenitalia a questo indirizzo deve essere inoltrata, per posta, entro 30 giorni, alla Direzione Regionale di Trenitalia competente per la località di destinazione del viaggio, allegando il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo.
La Direzione Regionale invierà, entro un mese dal ricevimento della richiesta, un biglietto a fascia chilometrica o un modulo per il ritiro di denaro, nel caso in cui il viaggiatore abbia esplicitamente richiesto l’indennità in denaro. Non vengono riconosciute indennità di importo inferiore a 4 €.

Articolo tratto da www.altroconsumo.it

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