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Dal 1° ottobre 2011, domande online per assegni familiari e maternità

Dal 1° ottobre, infatti, anche per due servizi di fondamentale importanza come gli assegni per il nucleo familiare e i congedi di maternità e paternità, a conclusione del periodo transitorio iniziato nel mese di agosto, le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

Le domande che potranno essere presentate solo online sono le seguenti:
• congedo di maternità/paternità e congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti e delle domande di indennità di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali) (Circolare n. 126 del 29 settembre 2011);
• assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti (Circolare n. 125 del 29 settembre 2011).
• assegno per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (Circolare n. 125 del 29 settembre 2011).

Il processo di digitalizzazione delle domande di prestazione, che porterà al suo completamento alla totale telematizzazione dei servizi, avviene con gradualità per ciascun servizio, assicurando un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere in vigore.

Le domande non possono più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:
• Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
• telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164;
• patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto (oltre alla solita domanda bisogna allegare CUD, Busta paga, codice fiscale del bambino (Che all’-nps non si presentavano) e se non va il diretto interessato anche la delega)

Aspettativa lavorativa

Argomento disciplinato sia dalla Costituzione che dalle leggi vigenti (151/2001) nonché  dai contratti nazionali nonché eventuale integrativi di II° livello. Attendo vostre integrazioni o casistiche che mi sono sfuggite.

L’aspettativa è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi, con sospensione della retribuzione.

Provo a redigere un prospetto riepilogativo “minimo” delle varie  aspettative

Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali

i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”

Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’articolo 16, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di cure termali.
Un decreto del Ministro della Sanità datato 12 agosto 1992 ha precisato i criteri e le modalità di ammissione dei lavoratori dipendenti a fruire delle cure di cui trattasi e sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle stesse cure termali.

I lavoratori tossicodipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge 162/1990, hanno diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per il periodo del trattamento disintossicante, e comunque non superiore a tre anni.
Anche i familiari possono usufruire di aspettativa non retribuita, qualora il servizio di cura attesti la necessità del loro intervento.

Aspettativa successiva a periodi di malattia e/o infortunio: periodo di comporto, licenziamento e concessione dell’aspettativa

Il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2110 c.c., viene definito comunemente “periodo di comporto” (e può essere “secco” o “per sommatoria”) e trova la sua fonte principale nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
La contrattazione collettiva, al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro anche in caso di lunghi periodi di malattia o infortunio, che determinerebbero il superamento del periodo di comporto, prevede la facoltà per lo stesso di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita che gli consenta la guarigione e la contestuale conservazione del posto di lavoro.

Congedi per eventi o cause particolari

Il riferimento è la legge 53/2000 nello specifico l’articolo 4 nonché gli articolo 2 e 3 del regolamento d’attuazione  del decreto ministeriale 278 del 21-07-2000.

Si possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Cosa Prevede il contratto TLC

In difformità a quanto scritto finora o per meglio specificare, evidenzio:

Congedi per eventi o cause particolari – art. 32 del CCNL TLC

Minimo un mese, documentare la parentela nonché quanto previsto dall’art.3 del regolamento attuativo; risposta del datore entro 10 giorni; l’eventuale diniego va motivato con riesame della richiesta entro 20 giorni.

Lavoratori-studenti e Formazione continuativa (permesso non retribuito) – art.34 del CCNL TLC

Chi ha almeno 5 anni di anzianità può chiedere permessi non retribuiti per 160 ore  per anno solare (compatibilmente con esigenze aziendali) oppure, per la formazione continua, 11 mesi da utilizzare lungo tutta la vita lavorativa (nei limiti dell’ art.5 della legge 53/2000) con il minimo di un mese.

Per malattia ed infortunio sul lavoro – art. 36 del CCNL TLC

Superati i limiti di 180+120 giorni di malattia, (comma 10), al lavoratore ammalto che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 18 mesi, non retribuiti (comma 15)

Astensione per sostegno maternità e paternità – art. 38 del CCNL TLC

Il comma 4, riferendosi alla legge 151/2001, per ogni bambino , nei suoi primi 8 anni di età, il padre lavoratore e la madre lavoratrice  hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

In questo limite, il diritto compete :

  • Alla madre lavoratrice, trascorso il congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso poc’anzi descritto
  • Qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Aspettativa per patologie derivanti da uso di stupefacenti – art. 39 del CCNL TLC

In aggiunta  a quanto previsto dalla legge, il periodo che un familiare di un tossicodipendente può utilizzare quale aspettativa è al max di 4 mesi, anche frazionabili per periodi non inferiori ad un mese (non retribuito)

Fonti: wikilabour, CCNL TLC

Permessi lavorativi: modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992

Da http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_modifica_legge_104.shtml

Nella seduta del 3 marzo scorso è stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi

La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Va anche sottolineato che scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L’obbligo di convivenza era stato superato dall’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l’esclusività dell’assistenza. Ma ora quel comma viene parzialmente abrogato. Pertanto, oltre a non esserci obbligo di convivenza, nessuna fonte prevede più quelle condizioni.
Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie la precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse. Tuttavia, chi scrive ha l’impressione che con questa modificazione (nessun requisito di continuità ed esclusività) gli aventi diritto aumenteranno anzichè – come auspicato da parte del Governo – dimunire.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo approvato, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

Controlli

All’articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro e l’INPS possono richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi, anche se questo controllo di merito diventerebbe piuttosto insostenibile avendo abrogato i requisiti di “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.

Monitoraggio, privacy e semplificazione

La nuova norma fissa l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, una cospicua serie di dati relativi ai lavoratori che fruiscono dei permessi, al monte ore usate, al rapporto di parentela fra lavoratore e assistito.
Per questa finalità di monitoraggio, la nuova norma autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.
Ai fini della comunicazione dei dati, le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione.
Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate.
Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
L’articolo 23 della nuova norma, infine, attribuisce al Governo la delega ad emanare specifici atti volti alla razionalizzazione semplificazionedei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

Associazioni storiche

Piuttosto singolare è l’ultimo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 24 che appare giustapposto e non pertinente con il resto di disposizione.
Il Legislatore ricorda che rimane obbligatorio, per le ASL, l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, ad ENS, ANMIC e UIC. Questi elenchi devono contenere soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo.
Come forse non tutti sanno, infatti, grazie a norme che risalgono al 1970/71, tutti i nominativi di chi viene sottoposto a visita di accertamento per minorazioni civili, vengono trasmessi alle Associazioni cosiddette “storiche”, anche in assenza di autorizzazione o informativa agli interessati.
Il periodo inserito in questa nuova disposizione, sembra mirato a ribadire una normativa datata e messa in discussione da alcune parti, se non addirittura disattesa da alcune ASL.

Cgil, il futuro delle pensioni

di Morena Piccinini (da rassegna.it)

Ripristinare l’età pensionabile, modificare i criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione e la loro applicazione “pro-quota” a partire dal prossimo anno e non – come previsto dalla legge – retroattivamente su tutti i contributi, garantire un tasso di sostituzione delle future pensioni non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione, anche attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Sono queste alcune delle proposte (scarica il pdf con le proposte) presentate oggi dalla Cgil nel corso del convegno ‘Il futuro delle pensioni: più equità, più solidarietà, più sostenibilità sociale’. Una giornata di confronto sul tema che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’esponente del Pdl, Giuliano Cazzola, e del vice segretario del Pd, Enrico Letta, e dove la segretaria confederale della Cgil, Morena Piccinini, ha sottolineato la necessita di “dare piena attuazione al protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, votato da più di 5 milioni di lavoratori”. Pubblichiamo la relazione di Morena Piccinini

Fin dalla primavera avevamo intenzione di organizzare questa iniziativa. Abbiamo atteso tanto a lungo perché fino ad ora avevamo sperato di poterla realizzare in modo unitario, visto che buona parte delle riflessioni che proporremo sono patrimonio comune e anche buona parte delle proposte che faremo riprendono percorsi comuni. I tempi difficili che stiamo vivendo ci hanno impedito di realizzare questo obiettivo, ma dichiaro da subito che le nostre considerazioni sono a disposizione della ripresa di un possibile percorso unitario. a nostra intenzione oggi non è quella di somministrare una proposta blindata e rivendicazionista ma di proporre temi di riflessione e di discussione, ai quali cerchiamo per parte nostra di fornire anche le possibili e necessarie risposte, ma chiedendo anche il contributo di esperti e dei parlamentari oggi invitati.
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Congedi retribuiti ai figli di persone con grave handicap

Da  www.handylex.org 
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che prevede la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali, inizialmente ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.

La Corte Costituzionale con la Sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.”
Pertanto, dopo la Sentenza citata, anche il lavoratori che assistono il genitore convivente con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.

Nel nostro sito HandyLex.org www.handylex.org illustriamo nel dettaglio i contenuti e le condizioni previste dalla Sentenza che pubblichiamo integralmente.

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